Quando si può lasciare la supplenza breve per una più lunga: i casi

Supplenza breve e lunga, come funziona e quando si può lasciare: casi e cosa prevede la normativa, i dettagli

Come funziona la supplenza, quando si può lasciarne una breve per una più lunga e quali i casi da sapere. I dettagli a seguire.

supplenze brevi lunghe
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In taluni casi può capitare che si ponga la necessità, per coloro che hanno avuto una supplenza, di lasciare un incarico breve in ottica di un’accettazione di una invece sino al termine delle lezioni.

Pur qualora la data di termine dell’eventuale supplenza fosse quella della fine delle lezioni, secondo l’ordinamento questa viene ritenuta breve e temporanea. In tal senso può essere utile approfondire quelle che sono le 3 categorie di distinzione in merito alle supplenze.

E nel dettaglio infatti, secondo l’ordinamento, ve ne sono per l’appunto tre in particolare. Le sole riconosciute quali annuali sono le vacanti e disponibili entro il 31.12. Le quali, si presume, restino tali per tutta la durata dell’anno scolastico.

A seguire, quelle temporanee sino alla fine delle attività didattiche, per quanto riguarda il coprire cattedre e posti di insegnamento, sul sostegno oppure sul posto comune.

I quali non vacanti e tuttavia, di fatto, disponibili, che si sono resi tali entro il 31.12. Sino alla fine dell’anno scolastico ed in merito alle ore di insegnamento, le quali non concorrono alla costituzione di cattedre oppure posti orario.

E poi vi sono quelle temporanee, che si legano ad altre necessità che si differenziano rispetto alle casistiche indicate.

Supplenze brevi e lunghi: come funziona, quando si può e sanzioni

Diversi sono gli aspetti che possono destare interesse quando si parla di scuola, anche in merito all’aspetto economico. E si pensi in tal senso alla tredicesima per ATA e docenti: quando arriva, come si calcola e a chi spetta.

Tornando al punto, la prima casistica si lega alle supplenze annuali, a differenza delle altre due. Focalizzandosi infatti sulle alte due, pur trattandosi di supplenze la cui scadenza non è la medesima, comunque si parla di supplenze temporanee.

Dunque, rinunciare eventualmente ad una in luogo dell’altra, anche nel caso in cui quella successiva abbia una durata maggiore, sia più lunga quindi e sino alla fine delle lezioni, va a comportare ad ogni modo delle sanzioni.

Rispetto alla domanda legata a quando si può lasciare una supplenza beve per una più lunga, occorre tenere presente l’OM 112/2022 che va ad impedire di lasciare nei seguenti casi.

Una supplenza attribuita da Graduatorie ad Esaurimento o da Graduatorie Provinciali di Supplenza per un’altra attribuita dalle Graduatorie di Istituto. Una breve da Graduatoria di Istituto per un’altra breve da Graduatoria di Istituto. Pur di durata maggiore, una al 30 giugno ovvero al 31 agosto, attribuita da Graduatoria di Istituto per un’altra dalla Graduatoria di Istituto.

In merito a quando si può, le sole possibilità riguardano lasciarne una attribuita da Graduatoria di Istituto per una da Graduatoria ad Esaurimento o Graduatorie Provinciali di Supplenza, oppure una breve per un’altra al 30 giugno o al 31 agosto.

Ad ogni modo è bene approfondire temi, elementi, normativa e tutti gli aspetti di interesse, anche presso esperti e personale competente in materia. Così da chiarire eventuali dubbi e saperne di più.

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