Le pensioni compatibili con i redditi da lavoro: a volte è possibile, i casi che lo permettono

Coloro che svolgono attività di lavoro autonomo sono soggetti a specifiche regole sul divieto di cumulo pensioni / redditi. Ecco chi sono gli specifici soggetti interessati e a quali prescrizioni debbono fare riferimento. 

 I lavoratori autonomi debbono ricordare una importante scadenza che in calendario coincide con il 30 novembre prossimo.

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Infatti questa categoria è tenuta a comunicare all’Inps i redditi da lavoro ottenuti nel 2021 ed oggetto del divieto parziale di cumulo con le pensioni. Lo ha ricordato l’istituto di previdenza con una recente comunicazione. 

Si tratta di un obbligo che va rispettato entro la fine del mese, e il cui adempimento è dunque obbligatorio per i lavoratori titolari di pensione, aventi specifiche condizioni.  

Di seguito parleremo proprio di questi argomenti, evidenziando cosa è opportuno considerare in tema di cumulo redditi/pensioni e dichiarazione da parte degli autonomi. Vediamo dunque più da vicino questi rilevanti argomenti. 

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Regole cumulo pensioni e redditi: le ragioni dell’adempimento a carico dei lavoratori autonomi

Quanto abbiamo appena detto è stato oggetto di un messaggio ad hoc dell’istituto di previdenza, ovvero il n. 4101 del 2022, che ha appunto la funzione di ricordare l’imminente scadenza per i lavoratori autonomi.  

In particolare, l’adempimento è obbligatorio per i lavoratori: 

  • titolari di assegni o pensioni di invalidità; 
  • con meno di 40 anni di contributi; 
  • e che abbiano esercitato attività di lavoro autonomo lo scorso anno.  

Perché sussiste questo adempimento? Ebbene la ragione sta nell’art. 10 del d. lgs. n. 503 del 1992, recante regole per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici.  

Detto articolo, nel prevedere il divieto di cumulo del trattamento pensionistico con i redditi da lavoro autonomo, indica anche che per l’applicazione del divieto, i titolari di pensione:  

  • sono obbligati a produrre all’ente erogatore della pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo relativi all’anno passato, 
  • e debbono farlo entro lo stesso termine valevole per la dichiarazione ai fini Irpef per lo stesso anno. 

Cumulo redditi / pensioni: chi sono coloro che debbono rispettare l’obbligo? Le gestioni private

Ricapitolando, i percettori di pensioni con decorrenza inclusa nel 2021, cui si applica il divieto di cumulo parziale del trattamento con i redditi da lavoro autonomo dovranno: 

  • dichiarare entro il 30 novembre di quest’anno i redditi da lavoro autonomo incassati nell’anno 2021; 
  • produrre una dichiarazione preventiva sui redditi che saranno nel complesso incassati nel corso di quest’anno.  

La data di scadenza citata è anche quella valevole per la dichiarazione dei redditi per i lavoratori autonomi. 

A questo punto c’è un dettaglio nient’affatto secondario da considerare: con le riforme dell’ultimo periodo, abbiamo registrato l’apertura progressiva al cumulo della pensione con i redditi da lavoro dipendente e autonomo, perciò la disposizione sopra richiamata ha ormai una portata applicativa ristretta.  

Infatti essa vale, per quanto attiene alle gestioni private, esclusivamente in rapporto ai titolari di assegno ordinario di invalidità o altri trattamenti previdenziali di invalidità differenti dalla pensione di inabilità, liquidati con una anzianità al di sotto dei quarant’anni di contributi regolarmente versati e con decorrenza posteriore al 31 dicembre 1994. 

Che succede nell’ambito della gestione dipendenti pubblici?

Per quanto riguarda invece gli iscritti alla gestione dipendenti pubblici, il divieto di cumulo pensione / retribuzione di cui stiamo parlando vale: 

  • per i trattamenti pensionistici privilegiati (in modo indistinto per tutti i dipendenti PA); 
  • per i trattamenti legati alla cd. dispensa dal servizio, dovuta ad inabilità assoluta e permanente a ogni possibile proficuo lavoro o quella collegata alle mansioni.  

Nessun divieto di cumulo pensione / redditi invece, per la pensione di inabilità assoluta e permanente di cui si trova traccia alla legge n. 335 del 1995 – recante la riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare. Detto provvedimento infatti non permette, come noto, lo svolgimento di alcuna attività lavorativa nell’ambito del versamento di detta pensione.  

Comunque, non vi sarà alcuna decurtazione delle pensioni laddove nell’anno 2021 gli interessati abbiano ottenuto un reddito da lavoro autonomo uguale o al di sotto della cifra di euro 6.702,54. 

Ulteriori precisazioni

Le trattenute delle quote di trattamento previdenziale non cumulabili con i redditi da lavoro autonomo sono compiute in via provvisoria dagli enti previdenziali sulla scorta di una dichiarazione dei redditi ad hoc, che i pensionati prevedono di ottenere nel corso dell’anno. Dette trattenute sono così conguagliate sulla scorta della dichiarazione dei redditi l’anno posteriore. Entro il 30 novembre i dipendenti dovranno dichiarare a consuntivo i redditi da lavoro autonomo incassati lo scorso anno e a preventivo quelli dell’anno in corso, che saranno fatti oggetto di conguaglio, sulla scorta della dichiarazione dei redditi 2022 resa a consuntivo il prossimo anno.  

Che succede in caso di taglio o incumulabilità? Ebbene, qualora dovesse esservi il taglio ricordiamo che l’incumulabilità dei trattamenti con i redditi da lavoro autonomo è circoscritta alla quota che supera il minimo Inps nella misura uguale al 70% della parte che eccede. In ipotesi di reddito da lavoro autonomo le correlate trattenute non possono comunque oltrepassare il valore del 30% dei citati redditi.  

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