Congedo straordinario con legge 104: è possibile interromperlo? Si, ma attenzione

È possibile interrompere il congedo straordinario dopo averne usufruito per un periodo? Si, ma bisogna fare attenzione e conoscere i casi in cui è previsto

Il congedo straordinario viene dato a chi ha la Legge 104, ma è possibile interromperlo dopo un dato periodo? Si, ma bisogna fare attenzione e conoscere i casi in cui è previsto per non rischiare.

congedo straordinario
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Come in molti sicuramente già sapranno, è possibile usufruire del congedo straordinario con la Legge 104. Questo prevede una sospensione lavorativa, ma con retribuzione che dura 2 anni.

La misura può essere utilizzata dai soggetti che hanno un lavoro dipendente e che assistono una persona disabile grave. La legge a cui fare riferimento è la 104/1992, art. 3 comma 3.

Come detto, il periodo è regolarmente pagato ed inoltre è previsto il versamento dei contributi figurativi. Questi sono utilizzabili ai fini pensionistici.

Congedo straordinario, è possibile interromperlo?

Esiste la possibilità di interrompere il congedo, ma soltanto in talune casistiche.

Vi è però una differenza da fare che riguarda la possibilità di interrompere il congedo oppure frazionarlo. È importante fare una distinzione perché il congedo dura 2 anni, ma questi possono essere anche presi modo non continuativo.

Se però il soggetto interessato al congedo non può più occuparsi della persona disabile, in questo caso è possibile interrompere la misura. Il congedo, infatti, viene dato ai soggetti dipendenti proprio per assistere una persona di famiglia che ha una grave disabilità.

Quindi, se colui che assiste la persona con disabilità si trova nella condizione di non poterlo più fare, potrà interrompere il congedo. Vi sono però due casi in cui vi è la possibilità di interrompere il congedo e poi riprenderlo: è possibile farlo se il caregiver si ammala gravemente oppure se è in maternità.

Per interrompere il congedo è necessario fare domanda. Per ritornare ad utilizzare il congedo vi è la necessità di rifare richiesta come si è fatto la volta precedente.

Interruzione congedo straordinario e indennità malattia

In precedenza, è stato spiegato che vi è la possibilità di interrompere il congedo soltanto in casi particolari. Questo è stabilito dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale con la circolare n. 54/2001.

All’interno della circolare vi è anche spiegato che è possibile interrompere il congedo per l’indennità per malattia. In questo caso, però, devono essere passati sessanta giorni dal momento in cui si è cominciato ad usufruire del congedo.

Questo perché coloro che lavorano hanno diritto ad un’indennità per malattia di massimo sessanta giorni da quanto hanno terminato il lavoro.

Di conseguenza, un soggetto che usufruisce del congedo straordinario può interromperlo per utilizzare la malattia soltanto se sono passati sessanta giorni dall’inizio del congedo.

La questione diventa diversa se i soggetti che utilizzano il congedo lo fanno nella modalità frazionata. In questo caso, il dipendente può usufruire della malattia anche se sono trascorsi oltre sessanta giorni dall’inizio del congedo.

L‘INPS specifica che  è necessario redigere un’apposita domanda per richiedere la sospensione del congedo.

Interruzione congedo: la richiesta

Come anticipato è necessario fare richiesta per interrompere il congedo. La richiesta va fatta sia in caso di maternità che di malattia.

Coloro che sono intenzionati a fare richiesta possono recarsi al CAF oppure è possibile farla in autonomia sulla pagina web dell’Istituto. In questo caso sarà possibile accedere al servizio con l’identità digitale, ad esempio con lo SPID.

È necessario presentare la domanda in doppia copia e all’interno ci dovrà essere la certificazione che attesti la malattia oppure la maternità. L’Istituto provvederà poi a fare le opportune verifiche per accettare o meno la richiesta.

Quando la domanda sarà stata accettata dall’Istituto, il lavoratore dovrà poi dare al proprio titolare copia dei documenti. Ai documenti si dovrà aggiungere un certificato del medico.

Interruzione congedo per maternità o per malattia

È dunque possibile un’interruzione del congedo per malattia e per maternità. Le due situazioni, infatti, non consentono al soggetto che utilizza il congedo di curare la persona affetta da disabilità.

Per quanto concerne la malattia, in questo caso ci si riferisce a patologie gravi. Questa situazione non soltanto non consente al soggetto di utilizzare il congedo, ma questa non può nemmeno lavorare.

Se dunque si rende necessario interrompere il congedo, il primo passo da compiere è quello di recarsi dal medico di fiducia. Quest’ultimo scriverà una certificazione in cui vi sarà scritto il motivo per cui il soggetto interessato non può più usufruire del congedo.

Nella documentazione vi sarà scritto la data di inizio e quella di fine della malattia. Inoltre sarà necessario scrivere anche le cause. La certificazione sarà poi inviata all’Istituto Nazione di Previdenza Sociale.

Per quanto concerne, invece, l’interruzione del congedo per maternità vi è una prassi un po’ diversa. Infatti, il primo passo da compiere è quello di ricevere un certificato da parte del ginecologo dell’ASL.

Una certificazione con il timbro della struttura ospedaliera ed infine una certificazione convalidata dal ginecologo ASL. Sulla certificazione dovrà esservi scritto la possibile data in cui il soggetto interessato potrebbe partorire ed anche il mese di gestazione.

Il certificato dovrà poi essere allegato alla richiesta che servirà per interrompere il congedo. Questa sarà data sia al titolare di lavoro che all’Istituto.

Ovviamente, la domanda può essere consegnata sia in forma cartacea che via internet. Chiaramente, in entrambi i casi, il congedo può essere ripreso e utilizzato per il resto del tempo rimasto. È pero necessario presentare nuovamente richiesta.

Ovviamente, per ogni dubbio è importante rivolgersi ad un esperto in materia che sicuramente potrà dare indicazioni più specifiche rispetto ad ogni singolo caso.

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