Tasse pagate in più per errore? Ecco come chiedere il rimborso

Può capitare di pagare per errore alcune tasse due volte oppure di effettuare un pagamento in realtà non dovuto. È possibile il rimborso?

Sono situazioni che capitano raramente, ma potrebbe succedere, che qualche tassa venga pagata due volte duplicando un precedente versamento o per aver dimenticato di averlo già eseguito.

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Ma può succedere anche che qualcuno abbia effettuato un pagamento per il quale, in realtà, era esente. Come, per esempio, succede alle persone con invalidità grave e verbale legge 104 che potrebbero essere esenti dal bollo auto se in possesso di determinati requisiti.

Cosa fare in questi casi? È possibile avere un rimborso? Se sì, come bisogna procedere? Ecco i dettagli sull’argomento.

Tasse pagate in più per errore? Ecco come chiedere il rimborso

Il rimborso si può ottenere purché non siano trascorsi i termini di prescrizione e decadenza; se questo è il caso, purtroppo, non si potrà più chiedere la restituzione e il denaro è perso per sempre.

A seconda della tipologia di tasse pagate in più si possono richiedere vari rimborsi. Per esempio, per le imposte dirette, Irpef, Ires, Irap (imposte che colpiscono i redditi) si può chiedere il rimborso inviando una domanda in carta semplice all’Agenzia delle Entrate. Poi dovrà essere consegnata presso uno sportello oppure inviata per posta o via e-mail alla sede dell’Agenzia delle Entrate dove il contribuente ha il proprio domicilio fiscale.

Un altro modo è accedere al proprio “cassetto fiscale” presente sul sito delle Entrate per coloro che hanno le credenziali di accesso SPID, CIE, CNS.

Il modulo, disponibile nella pagina “Modelli” presente sul sito dell’AdE, deve essere compilato in ogni parte:

  • dati personali, compreso codice fiscale e indirizzo di posta elettronica del contribuente;
  • importo da versare con l’anno in cui si riferisce;
  • ricevute dei versamenti eseguiti in più, oppure indicazione delle ritenute versate per errore purché non siano già compensate nelle successive dichiarazioni dei redditi;
  • motivazione della richiesta di rimborso;
  • codice IBAN su cui ricevere l’accredito del rimborso.

Termini di presentazione ed esiti possibili

La domanda di rimborso per le tasse pagate in più deve avvenire entro 48 mesi dalla data di esecuzione dei versamenti eccedenti. In altri casi, il termine di presentazione è due anni dalla data del pagamento.

I termini di presentazione però non sono molto chiari e per questo motivo a volte si crea confusione e si rischia la decadenza e la prescrizione del rimborso.

A tal riguardo la Cassazione con la sentenza n. 30503 del 18 ottobre 2022 precisa che qualora il credito d’imposta si possa ricavare dalla dichiarazione del contribuente il termine di presentazione sarà di 10 anni e non di due. Insomma, varrà la prescrizione invece della decadenza.

Comunque sia, se la domanda è accolta, il contribuente riceverà l’accredito sul proprio conto corrente oppure, se non possiede un conto corrente, riceverà un assegno e potrà prelevare presso un ufficio postale il rimborso.

Invece, nel caso in cui la domanda venga respinta il contribuente potrà contestare il rifiuto con un ricorso alla corte di giustizia tributaria competente per territorio. Ricordiamo che il rifiuto da parte di un Ente può avvenire in due modi. Il primo è per esplicito rigetto, mentre il secondo è per il cosiddetto silenzio rifiuto se trascorrono 90 giorni dalla presentazione dalla domanda.

Di conseguenza, il ricorso può avvenire in due momenti diversi: nel primo caso dopo 60 giorni dalla data del ricevimento della notifica di rifiuto dell’istanza; nel secondo caso, invece, il ricorso può essere presentato entro il termine di 10 anni, ossia entro la prescrizione del rimborso.

Rimborso con la dichiarazione integrativa dei redditi

Un modo per evitare i termini di decadenza il contribuente può chiedere il rimborso delle imposte dirette pagare in eccesso presentando la dichiarazione integrativa dei redditi. Questa andrà presentata entro il 31 dicembre del quinto anno dalla data dell’invio della dichiarazione dei redditi. Ad esempio, dichiarazione dei redditi inviata a giugno 2022, la dichiarazione integrativa andrà inviata entro il 31 dicembre 2027.

In questo caso, l’imposto da rimborsare dovrà essere inserito nel quadro RX (se si usa il modello Redditi) e si può scegliere il credito d’imposta da utilizzare nella prossima dichiarazione.

Anche i contribuenti che utilizzano il modello 730 possono presentare un modello integrativo, ma in questo caso sarà il sostituto di imposta a provvedere a rimborsare l’accredito spettante. Insomma, in modo simile a come avvengono i conguagli ma, in questo caso, il termine è il 25 ottobre dell’anno di rifermento, altrimenti è necessario utilizzare il modello redditi.

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