Ape Sociale: i percettori hanno diritto alla tredicesima? In arrivo importanti novità

Molti cittadini che ricevono l’Ape Sociale si chiedono se otterranno anche la tredicesima mensilità a dicembre.

L’Ape Sociale è una misura che permette l’anticipo della pensione a determinate categorie di individui.

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Si tratta di uno strumento molto utile se si vuole smettere di lavorare con qualche anno di anticipo, prima della maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia. E’ stata introdotta dalla Legge di Stabilità 2017 e, successivamente, prorogata annualmente, fino all’ultima Legge di Bilancio. La misura, dunque, sarà attiva almeno fino al prossimo 31 dicembre, per tutti coloro che raggiungeranno i requisiti nel corso dell’anno.

Ma anche ai percettori dell’Ape Sociale spetta l’erogazione della tredicesima, la “gratifica natalizia”? Scopriamolo in questo approfondimento.

Non perdere il seguente articolo: “Ape Sociale: il metodo corretto per inviare domanda ed evitare che venga respinta“.

Ape Sociale: consente l’erogazione della tredicesima?

È bene chiarire subito che l’Ape Sociale è versata dall’INPS per 12 mensilità, fino al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia o quella anticipata. Di conseguenza, non da diritto all’accredito della tredicesima mensilità di dicembre ed, inoltre, i suoi contributi non sono da considerarsi come contribuzione figurativa.

A differenza degli altri strumenti di pensionamento anticipato, però, l’Ape Sociale da accesso al trattamento integrativo della retribuzione, del valore di 100 euro, sulla rata mensile oppure al rimborso di 1.200 euro all’anno, sulla Dichiarazione dei Redditi.

La cifra della misura si basa su:

  • il calcolo dei contributi;
  • i redditi ricevuti, durante l’intera carriera lavorativa e fino al momento della domanda di Ape Sociale.

In ogni caso, la rata non può essere superiore a 1.500 euro al mese ed non è oggetto di rivalutazione annuale né di trattamento al minimo.

I requisiti per accedere all’Ape Sociale

L’Ape Sociale è uno strumento di flessibilità in uscita solo provvisorio, ma è stato prorogato anche per il 2022. Per l’anno prossimo, invece, bisognerà aspettare la prossima Legge di Bilancio di dicembre 2022.

Possono utilizzare tale misura, per andare in pensione in anticipo, i seguenti soggetti:

  • disoccupati a causa di licenziamento, dimissioni per giusta causa e risoluzione del rapporto di lavoro. È necessario, però, aver smesso, da almeno 3 mesi, di percepire l’indennità di disoccupazione dall’INPS;
  • i caregivers che prestano assistenza al coniuge, all’unito civilmente o ad un parente di primo grado convivente disabile grave (ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 104/1992). L’assistenza, tuttavia, deve durare da almeno 6 mesi al momento della domanda;
  • gli invalidi civili con una percentuale di invalidità uguale o superiore al 74%, debitamente accertata dalla Commissione medica invalidi civili;
  • i lavoratori addetti a mansioni gravose, con almeno 36 anni di anzianità contributiva. Tuttavia, è necessario lo svolgimento di tali attività lavorative da almeno 7 anni negli ultimi 10 oppure da almeno 6 anni negli ultimi 7. Per l’elenco dei lavori gravosi, si rimanda all’Allegato A del D.M. del 5/2/2018 e alla Legge n. 234/2021.

In ogni caso, tutti gli intenzionati ad usufruire dell’Ape Sociale devono possedere almeno 63 anni di età e 30 anni di contribuzione INPS.

Come si presenta la domanda

La possibilità di usufruire di tale trattamento è valida fino al 31 dicembre 2022; nel caso in cui non intervenga alcuna proroga, dunque, l’Ape scadrà.

Gli interessati devono presentare 2 domande:

  1. la certificazione del diritto, che va inoltrata telematicamente entro il 30 Novembre 2022. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo: “Pensione APE Sociale e certificazione del diritto: cambia tutto nell’attesa della proroga“;
  2. la richiesta di anticipo pensionistico, da trasmettere entro il 31 Dicembre 2022 o nei tempi stabiliti dalla lettera che certifica il diritto.

La richiesta di Ape Sociale viene accettata se:

  • il richiedente cessa l’attività lavorativa, in Italia sia all’Estero, come lavoratore autonomo, parasubordinato (ad esempio le collaborazioni a progetto) e subordinato;
  • l’interessato non riceve l’indennizzo per la cessazione dell’attività delle imprese commerciali ed ogni altro importo a sostegno del reddito, da parte dell’INPS.

Il trattamento, inoltre, è compatibile con:

  • lo svolgimento di attività di lavoro dipendente o parasubordinato, per i quali si percepisce un reddito non superiore a 8 mila euro lordi annuali;
  • la prestazione di attività lavorativa autonoma, solo se non si percepisce un reddito lordo maggiore di 4.800 euro all’anno.

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