Pensioni a rischio: la comunicazione dell’INPS scatena il panico

L’INPS ha comunicato le date della decorrenza delle pensioni da liquidare a carico delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

La Circolare n. 110 del 7 ottobre 2022, emanata dall’Istituto di previdenza, ha chiarito quando verranno erogate le pensioni a carico delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, sia quelle che riguardano la pensione anticipata sia quelle relative alla pensione di vecchiaia.

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Il provvedimento è stato necessario, in seguito alle richieste di chiarimento da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in relazione alla data per i pagamenti di tali prestazioni, soprattutto in seguito a regolarizzazione dei periodi contributivi.

Analizziamo, dunque, con attenzione, le disposizioni dell’INPS.

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Pensioni: cosa succede nel caso di mancata regolarizzazione?

In base a quanto previsto dalla disciplina normativa, la pensione anticipata decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, se sussistono tutti i requisiti. Questi ultimi, infatti, sono fondamentali per avere diritto all’assegno e, dunque, devono esservi già al momento dell’invio della richiesta di pensione.

In seguito ad una sentenza della Corte Costituzionale, la Circolare INPS n. 171 del 1° agosto 1989, in relazione alla pensione di vecchiaia e agli assegni di invalidità e di inabilità, aveva sancito la possibilità di “perfezionare utilmente i requisiti per il diritto a pensione prima della definizione della domanda o del successivo ricorso in via amministrativa o giudiziaria. Per cui deve farsi luogo alla concessione della prestazione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello del sopravvenuto perfezionamento dei requisiti, sia che si tratti di quelli contributivi sia che si tratti degli altri requisiti di legge”. La stessa regola vale anche per la pensione anticipata.

Se, dunque, al momento della domanda manca il requisito contributivo, esso può essere regolarizzato successivamente. Basterà, infatti, versare i contributivi necessari per la maturazione del diritto all’assegno e gli eventuali periodi pregressi privi di copertura contributiva.

La decorrenza dell’assegno

Nell’ipotesi di regolarizzazione successiva alla domanda, la decorrenza delle pensioni anticipate parte dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sorge il diritto alla prestazione previdenziale; in altre parole, dal giorno in cui c’è stata la regolarizzazione dei periodi contributivi mancanti.

In pratica, una volta osservata la mancanza del presupposto contributivo, l’INPS respinge l’istanza di pensionamento e, solo in seguito alla regolarizzazione della propria posizione contributiva, il lavoratore può richiedere la liquidazione della pensione. Essa, dunque, avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della regolarizzazione. Contrariamente, in assenza di alcuna rettifica, i contribuenti non hanno diritto alle pensioni.

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Pensioni: i requisiti contributivi richiesti

L’accesso alla pensione anticipata è subordinato al possesso di 41 anni e 10 mesi di contributi (cioè 2.175 settimane), per le donne, e di 42 anni e 10 mesi (pari a 2.227 settimane), per gli uomini. Tali requisiti saranno in vigore fino al 31 dicembre 2026. Per la maturazione di questi presupposti sono utili i contributi versati a qualsiasi titolo, dunque anche quelli volontari.

La normativa, tuttavia, prescrive ulteriori regole per la posizione contributiva. Nello specifico:

  • per i lavoratori che hanno iniziato a versare contributi prima del 1° gennaio 1996, alcune Gestioni responsabili della liquidazione delle pensioni prescrivono che, dei 42 anni e 10 mesi o 41 anni e 10 mesi, almeno 35 anni siano al netto dei periodi di malattia, disoccupazione o prestazioni simili;
  • relativamente a coloro che hanno iniziato a pagare i contributi a partire dal 1° gennaio 1996, non si può , invece, prendere in considerazione la contribuzione volontaria. Quella versata per periodi di lavoro compiuti prima dei 18 anni, è moltiplicata per 1,5;
  • i lavoratori che hanno iniziato a lavorare dal 1° gennaio 1996, inoltre, possono accedere alla pensione anticipata con 64 anni di età. Sono, però, richiesti anche almeno 20 anni di contribuzione effettiva (esclusa quella figurativa) e l’importo della prima rata di pensione non inferiore a 2,8 volte l’importo mensile dell’Assegno sociale.

Per la pensione di vecchiaia, invece, oltre ai 67 anni di età è richiesta un’anzianità contributiva di almeno 20 anni (15, per alcune categorie di lavoratori). Infine, è necessario che i contribuenti abbiano cessato ogni tipo di rapporto di lavoro dipendente. Non è, invece, prevista la cessazione dell’attività svolta come lavoratore autonomo o parasubordinato.

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