La fattura con la 104 crea, spesso, enorme confusione sia per i disabili sia per i rivenditori che devono emetterla.
La Legge 104 del 1992 è una disciplina che stabilisce una serie di diritti e agevolazioni, per gli individui che sono affetti da handicap.
Non bisogna, però, confondere l’handicap con l’invalidità civile. L’invalido civile, infatti, è un soggetto che, a causa di una malattia o menomazione, ha una riduzione della capacità lavorativa maggiore di un terzo. Un soggetto portatore di handicap, invece, è colui che, a causa di una menomazione o disabilità, si trova in una posizione di svantaggio e ha problemi di integrazione sociale (da valutare in base al sesso, l’età ed il contesto sociale e culturale di appartenenza).
La distinzione tra le due posizioni è fondamentale perché comportano benefici differenti. L’invalidità civile, infatti, prevede il riconoscimento di alcune prestazioni economiche, mentre la Legge 104 prevede delle agevolazioni sul lavoro, sanitarie o di natura fiscale, che hanno lo scopo di favorire il disabile nella vita lavorativa e sociale.
La Legge 104 prende in considerazione due diverse condizioni.
La differenza tra queste due situazioni riguarda, soprattutto, le misure economiche accordate. Nel primo caso, infatti, sono assenti e si ha diritto solo a delle detrazioni fiscali. Nel secondo caso, invece, la legge riconosce diverse prestazioni o indennità, come, ad esempio, l’accompagnamento e la pensione di invalidità civile.
La fattura con la 104 rientra tra le detrazioni fiscali che spettano ai sensi del comma 1, art. 3 della Legge 104/1992.
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Per comprendere in che modo compilare la fattura con la 104, bisogna far riferimento a due ipotesi differenti. Una che include l’aggiunta del riferimento di legge (cioè, della normativa che specifica le agevolazioni fiscali a seconda dell’handicap) alla fattura e una che, invece, non la contempla.
Il secondo caso è quello relativo ai benefici fiscali riguardanti l’acquisto di sussidi tecnici e informatici, soprattutto di dispositivi hardware. I disabili che comprano delle apparecchiature informatiche possono beneficiare di una detrazione IRPEF del 19% e della riduzione dell’IVA al 4%.In base alle disposizioni dell’Agenzia delle Entrate, la persona affetta da disabilità deve presentare al venditore la copia del certificato che attesta l’invalidità accordata dall’ASL o dalla Commissione medica integrata.
Se, infatti, dalla documentazione consegnata non si rinviene un collegamento tra la menomazione posseduta e la necessità di acquistare quel determinato dispositivo, bisogna esibire anche una copia del certificato del medico curante. In caso contrario, non si ha diritto alle agevolazioni fiscali.
Se il venditore è a regime forfettario, non deve applicare l’IVA sulle fatture emesse, dunque non è obbligato a riportare alcun riferimento di legge sulla fattura. Per le detrazioni IRPEF, invece, è necessario solo che il disabile conservi la fattura e la certificazione medica che rende indispensabile l’acquisto del prodotto.
Il caso opposto a quello appena esaminato riguarda l’obbligo di inserire il riferimento di legge sulla fattura con la 104. Ad esempio, si compra un’auto nuova, con il beneficio dell’IVA al 4% e delle detrazioni IRPEF al 19%. Bisogna, ovviamente, documentare di avere diritto a tali agevolazioni. L’acquirente, dunque, deve firmare il cd. Modulo della Dichiarazione sostitutiva di atto notorio. È un atto che certifica che l’acquirente non ha già usufruito di tali benefici fiscali nei quattro anni precedenti.
Per godere dei vantaggi relativi all’IVA e all’IRPEF per la fattura con la 104, bisogna allegare la Dichiarazione 730 o Redditi ed i seguenti documenti:
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La Legge 104 da accesso a numerose agevolazioni fiscali, riconosciute in favore dei disabili con comma 1 e con comma 3 dell’art. 3 della suddetta legge. I vantaggi sono relativi soprattutto alle detrazioni IRPEF per l’acquisto di veicoli, le spese mediche e l’assistenza.
I benefici più diffusi, nello specifico, sono:
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