Legge 104: consente degli incredibili vantaggi per le supplenze a scuola

La Legge 104 assicura dei benefici anche per i lavoratori del settore scolastico, in relazione alla riserva di posti per le supplenze e alla scelta prioritaria delle sede.

I due principali benefici concessi agli invalidi con Legge 104, relativi alla riserva dei posti e alla scelta prioritari della sede di lavoro, presentano caratteristiche diverse tra loro.

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L’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 2021 e la Circolare Supplenze 2021/2021 disciplinano la normativa dei diritti riservati a coloro che possiedono un’invalidità riconosciuta dalla Legge 104. Essi sanciscono la facoltà di usufruire di due determinate misure che, in certi casi, possono anche essere utilizzate insieme. Si tratta della riserva di posti e della scelta prioritaria della sede lavorativa.

La riserva è stata introdotta dalla Legge n. 68 del 12 marzo 1999 e si riferisce ai contratti di supplenza tra il 31 agosto e il 30 giugno, assegnati tramite Gae (Graduatorie a esaurimento) e Gps (Graduatorie provinciali per le supplenze). La priorità nella scelta della sede, invece, è prevista dagli artt. 21 e 33, comma 6, e 33, commi 5 e 7, della Legge 104/1992. Anche tale misura riguarda le supplenze assegnate tra il 31 agosto e il 30 giugno tramite Gae e Gps.

Analizziamo entrambi i benefici e vediamo, nello specifico, a chi ed in che modo si applicano.

Legge 104: il diritto alla scelta prioritaria

La scelta prioritaria della sede è un’agevolazione riconosciuta a coloro che hanno una disabilità o che assistono un familiare con disabilità grave (ai sensi della Legge 104, art. 3, comma 3). Possono usufruire di tale misura solo i beneficiari che rientrano nelle posizioni utili per le nomine.

Per esempio, se ci sono 40 posti a disposizione come insegnante di sostegno e l’interessato rientra nella graduatoria, ha il diritto di scegliere la sede prima degli altri 39 candidati. Se, al contrario, si colloca al 41° posto, non avrà la facoltà di scelta. Il vantaggio, quindi, è circoscritto unicamente alla scelta della sede di lavoro e non alla possibilità di lavorare al posto di altri.

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C’è, tuttavia, un altro requisito: la priorità nella scelta non deve servire ad avere dei posti di durata maggiore e, quindi, con un retribuzione più alta. Inoltre, i caregiver di familiari con disabilità grave devono optare per la sede nel Comune di residenza del malato da accudire o per quella del Comune più vicino. Mentre le persone con disabilità possono scegliere il luogo di lavoro su tutto il territorio della Provincia.

Legge 104: a chi spetta la riserva dei posti

La Legge n. 68 del 1999 stabilisce che i datori di lavoro (pubblici o privati) devono assumere un determinato numero di dipendenti che rientrano nelle categorie protette. In esse ci sono gli invalidi, riconosciuti tali dalle Commissioni medico- legali, con un grado di invalidità non minore del 46% ed altre categorie di soggetti. Agli invalidi civili spetta il 7% dei posti, mentre alle altre categorie l’1%.

Se, a livello provinciale, il numero massimo di posti riservati non è ancora stato raggiunto, allora si ha diritto all’assunzione indipendentemente dalla posizione in graduatoria. Questa regola è valida fino al 50% delle assunzioni. In tale ipotesi, un candidato invalido e rientrante nelle categorie protette può anche scavalcare candidati che hanno un punteggio superiore.

In che modo si calcolano le graduatorie?

Secondo quali regole avviene il calcolo dei punteggi per le graduatorie? Degli esempi possono aiutare a comprendere la disciplina.

La persona affetta da invalidità, ed iscritta al collocamento mirato, è tenuta a controllare che i posti destinati alla sua categoria non siano tutti assegnati e che, dunque, vi siano ancora delle assunzioni riservate. Per la verifica bisogna consultare i tabulati presenti sul sistema informatico di provincie, classi di concorso e categorie professionali.

Bisogna calcolare il numero totale degli occupati e applicare il numero delle riserve. Dalla cifra ottenuta bisogna sottrarre i posti che sono già assegnati a coloro che hanno beneficiato delle assunzioni obbligatorie.

Ad esempio, gli occupati sono 200, la riserva per gli invalidi è del 7% e ci sono già 10 beneficiari. I posti a disposizione sono 14, ma si devono sottrarre i 10 già occupati. Dunque, si possono assumere altre 4 persone.

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Cosa accade per le supplenze scolastiche

Il numero di posti riservati è, di solito, finalizzato alla stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato. Il tetto massimo del 50% di posti autorizzati deve, poi, essere diviso al 50% tra il personale che rientra nelle graduatorie a esaurimento e quello che si trova nelle graduatorie del concorso per titoli ed esami.

In pratica, nel calcolo del numero di posti riservati per la Legge 104, bisogna ricordare che deve essere destinato fino a un massimo del 50% per le nomine in ruolo. Questa percentuale del 50%, poi, deve essere suddivisa nel seguente modo:

  • metà tra gli aspiranti che rientrano nelle graduatorie dei concorsi ordinari;
  • la quota restante, nelle graduatorie a esaurimento.

Se il numero dei posti destinati alle assunzioni in ruolo non è sufficiente per assumere l’intera quota delle categorie protette, le ulteriori assunzioni vengono effettuate con contratti di lavoro a tempo determinato. In tal caso, ci sarà lo scorrimento a esaurimento delle graduatorie provinciali per le supplenze. Se c’è un solo posto non viene nominato un riservista.

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