Pensione: contributi versati a enti diversi si perdono oppure si possono cumulare? A molti non è chiaro

La pensione è un assegno economico che un ente di previdenza versa ai lavoratori o ai loro familiari dopo un periodo di attività lavorativa.

Nell’arco della vita lavorativa può capitare di essere iscritti a più enti o gestioni previdenziali. In questo caso cosa succede alla pensione?

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Vi è la possibilità di riunire i contributi in quattro modi diversi e con caratteristiche e requisiti di accesso differenti. In questo modo si potrà accedere alla pensione.

Pensione: contributi versati a enti diversi si perdono oppure si possono cumulare? A molti non è chiaro

Alcune forme di cumulo esistono da molti anni e riguardano però solo singole gestioni previdenziali. Un esempio su tutte è il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

Più recentemente, invece, ci sono norme che consentono di riunire gratuitamente i contributi posseduti in varie gestioni: computo nella gestione separata; totalizzazione dei periodi assicurativi; cumulo dei periodi assicurativi per chi ha i contributi prima di gennaio 1996; cumulo dei periodi assicurativi per il destinatati del contributo; ricongiunzione.

Il primo modo per riunire i vari contribuiti versati per la pensione è il computo nella gestione separata che consente di utilizzare i periodi di lavoro dipendente (a prescindere in quale settore svolto) oppure di quello autonomo.

All’interno di questa modalità possono essere inseriti anche i periodi accreditati nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e nei Fondi esclusivi e sostitutivi. Esclusi invece i contributi posseduti nelle casse dei liberi professionisti che non si possono computare.

I requisiti necessari sono:

  • almeno un mese di contribuzione nella gestione separata;
  • anzianità contributiva inferiore a 18 anni entro il 31 dicembre 1995;
  • almeno 15 anni di contribuzione di cui 5 dopo il 1995.

Gli interessati possono scegliere questa metodologia di calcolo se appartengono ai cosiddetti lavoratori con “contributi puri”. Intendendo i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.

Le quote sono calcolate con il sistema contributivo e la pensione, qualora fosse di importo esiguo non è integrata al trattamento minimo.

Totalizzazione dei periodi assicurativi

In pratica, si tratta della somma di tutti i periodi contributivi acquisiti da un lavoratore dipendente (a prescindere dal settore pubblico o privato), autonomo, parasubordinato e libero professionista. In questo modo si consegue un’unica pensione.

Con la totalizzazione si possono sommare i contributi accreditati da qualsiasi ente o fondo previdenziale. Dal fondo pensioni dipendenti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. Ma anche di quelli versati nella gestione separata dei lavoratori parasubordinati e nelle casse dei liberi professionisti. Oppure, nei soppressi Fondo spedizionieri doganali e nel Fondo clero.

Le quote dell’assegno pensionistico sono determinate da sistema di calcolo contributivo. Però, qualora l’assicurato abbia maturato una pensione in uno dei fondi previdenziali, la quota pensione sarà calcolata con il sistema retributivo o misto. La scelta dipenderà dal possesso o meno dei 18 anni di contributi totali al 21 dicembre 1995.

Infine, se l’importo della pensione in totalizzazione, liquidata con il calcolo contributivo, è modesto non sarà integrata al trattamento mimino.

Cumulo dei periodi assicurativi prima del 1996

Un altro modo di sommare i contributi per ricevere una unica pensione e non perdere nulla è introdotta già dal 1° gennaio 2013. Si potevano cumulare i periodi contributivi acquisiti nella assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti, nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e in quella dei cosiddetti parasubordinati. Poi dal 1° gennaio 2017 si cumulano anche i periodi versati nelle casse dei liberi professionisti.

Le quote del trattamento pensionistico sono calcolate con il sistema previsto da ognuno degli enti o gestioni previdenziali (retributivo, misto o contributivo) a seconda dell’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995. Per stabilire quale quota spetta, se retributiva fino a dicembre 2011 e poi contributiva oppure retributiva fino al 31 dicembre 1995 e poi contributiva, bisogna verificare se entro quest’ultima data il lavoratore avesse o meno raggiunto 18 anni di contributi totali.

I dipendenti pubblici che accedono alla pensione con cumulo, i trattamenti di fine rapporto e servizio saranno versati 12 mesi dopo, ma entro 90 giorni dal compimento dell’età pensionabile. Questa come si sa è a 67 anni almeno per il momento.

Cumulo dei periodi assicurativi per i destinatari del contributivo

Anche i lavoratori che hanno versato i contributi dal 1° gennaio 1996 possono cumulare in modo gratuito i periodi assicurativi versati in diverse gestioni. Solo quelli che non hanno versato contributi al 31 dicembre 1995 possono accedere alla pensione di vecchiaia o anticipata secondo le disposizioni previste per chi ha iniziato a versare i contributi dopo il 1996.

Il calcolo per l’assegno pensionistico viene effettuato tenendo conto di tutti i versamenti effettuati nei vari fondi. Escluso la cassa dei liberi professionisti. La quota è determinata dal sistema contributivo e l’assegno non sarà integrato al trattamento minimo.

Ricongiunzione della pensione

In questo caso i contributi maturati in diversi fondi previdenziali, una volta versati in un unico fondo, saranno considerati come versati fin dall’inizio in quest’ultimo. Quindi, il trattamento pensionistico dipenderà dai requisiti dell’ente specifico.

La ricongiunzione deve essere richiesta dall’interessato rivolgendosi all’ente previdenziale presso cui vuole sommare i contributi. Questa misura può essere a pagamento o gratuita. Dipende dall’entità e dalla tipologia dei contributi da trasferire da una gestione all’altra.

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