Contrassegno invalidi: fantastico, con esso il disabile può circolare anche in questa zona della strada

Il contrassegno invalidi consente di derogare ad alcune regole del Codice della Strada. E permette anche di guidare in questa specifica area riservata.

I disabili che possiedono il cd. contrassegno invalidi possono circolare anche all’interno della corsia riservata ai bus, a condizione che si esponga il permesso sul cruscotto anteriore dell’auto.

contrassegno invalidi
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La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n.24531/2022, pubblicata lo scorso 9 agosto, ha introdotto una novità molto importante in tema di circolazione stradale. Ha, infatti, deciso che i disabili possono guidare anche nelle corsie stradali riservate ai bus, a differenza di tutti gli altri automobilisti.

Da dove nasce il caso analizzato dagli Ermellini? Un cittadino, in possesso di un contrassegno invalidi temporaneo (rilasciato dal Comune di residenza), aveva promosso due ricorsi dinanzi al Giudice di Pace. Egli, infatti, contestava una quantità di verbali emessi dalla Polizia locale di un Comune diverso, per la violazione dell’art. 7, comma 14, del Codice della Strada. Il comportamento incriminato consisteva nell’aver circolato nella corsia preferenziale riservata ai mezzi pubblici.

Il Giudice di Pace accoglie i due ricorsi del cittadino.

La guida nella corsia riservata ai mezzi pubblici, infatti, è considerata legittima. Poiché il ricorrente era in possesso del contrassegno invalidi, dunque, non era tenuto a comunicare preventivamente al Comune la targa del veicolo ed ottenere, così, la deroga.

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Contrassegno invalidi: la questione proposta alla Corte di Cassazione

Il Tribunale, in qualità di Giudice d’Appello, tuttavia, accoglie il ricorso presentato dal Comune e ribalta la decisione del Giudice di Pace; dichiara, infatti, legittimi ed efficaci i verbali di contestazione emessi dalla Polizia Locale nei confronti del disabile.

Secondo il Tribunale, dunque, il giudice di primo grado aveva erroneamente accolto i ricorsi. Bisognava, invece, sottolineare che esiste, in capo al Sindaco, il potere, ai sensi dell’art. 7 del Codice della Strada, di esigere la preventiva iscrizione della targa all’interno del Portale del Comune.

L’automobilista, così, decide di ricorrere alla Corte di Cassazione, ritenendo di aver subito la violazione o la falsa applicazione dell’art. 381, comma 2, reg. C.d.S. (d.P.R. n. 495/1992) e degli artt. 11 e 12 del d.P.R. 24 luglio 1996 n. 503. Inoltre, ritiene vi sia stata la violazione del principio di gerarchia delle fonti e della riserva di legge, prevista dall’art. 1 della Legge n. 689/1981; il Tribunale, infatti, aveva erroneamente stabilito che l’efficacia del contrassegno invalidi dipendeva dalla normativa degli enti territoriali e dalle ordinanze sindacali di regolamentazione.

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La decisione degli Ermellini

La Suprema Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell’automobilista e ritiene fondato il motivo del ricorso. Secondo gli Ermellini, infatti:

  1. il contrassegno invalidi, che consente la circolazione e la sosta del veicolo pensato per il trasporto di una persona con difficoltà a deambulare anche all’interno delle zone urbane a traffico limitato e delle aree pedonali urbane, è concesso al disabile affinché lo esponga sulla vettura. Dunque, l’efficacia di tale permesso non è legata esclusivamente al Comune che lo ha assegnato, ma è estesa all’intero territorio nazionale;
  2. il diritto della persona disabile di spostarsi, tramite il contrassegno, in tutto il territorio italiano non può essere limitato. Questo vale, dunque, anche per il Comune, che non può pretendere di essere preventivamente informato, perché tale obbligo non può rinvenirsi nell’art. 7 del Codice della Strada. La norma, infatti, attribuisce ai Comuni solo la facoltà di redigere ordinanze che limitino la circolazione di tutte o di talune tipologie di veicoli, per comprovate e motivate esigenze;
  3. l’art. 7 del Codice della Strada fa riferimento semplicemente ad un generale potere regolamentare dell’autorità sindacale. Dunque, non comporta in alcun modo che possano essere decise delle condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dagli 11 e 12 del d.P.R. n. 503/1996;
  4. lo stesso 381 del Reg. C.d.S. contiene una previsione che legittima un’eccezione alle norme, in favore delle persone disabili;
  5. è l’ente territoriale che è obbligato a predisporre degli strumenti automatizzati in grado di verificare la legittimità della circolazione (come, ad esempio, con il controllo automatizzato del tagliando posizionato sul parabrezza). I Comuni, inoltre, potrebbero mettere a punto un meccanismo di condivisione in rete delle informazioni relative alla concessione del contrassegno per gli invalidi.

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