Pensione di reversibilità per gli invalidi: come si calcola?

Una persona invalida e inabile al lavoro che percepisce la pensione di reversibilità di un genitore può percepirla anche sulla pensione dell’altro genitore?

Una persona che percepisce già una pensione di reversibilità di un genitore defunto può richiedere la reversibilità anche dell’altro genitore quando quest’ultimo viene a mancare? E in che percentuale ne beneficerebbe? Vediamo tutti questi aspetti.

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Una Lettrice ci pone il seguente caso: “Invalida civile maggiorenne con inabilità al lavoro 100%, orfana di entrambi i genitori già usufruisce di pensione di reversibilità di un genitore, ho fatto richiesta di reversibilità anche sulla pensione dell’altro genitore. Vorrei sapere se mi spetta il 70% anche sull’altra pensione. In attesa di un vostro riscontro ringrazio.”

Pensione di reversibilità

La pensione ai superstiti è un trattamento pensionistico che viene riconosciuto in caso di decesso del pensionato (pensione di reversibilità) o dell’assicurato (pensione indiretta) in favore dei familiari superstiti.

Le due prestazioni spettano:

  • al coniuge oppure al partner dell’unione civile nella misura del 60% di quanto maturato;
  • ai figli che sono a carico in proporzione al loro numero.

Per figli a carico si intendono:

  • coloro che hanno meno di 18 anni;
  • fino al 21° anno di età se frequentano la scuola media superiore e non hanno un reddito personale;
  • fino al 26° anno di età se sono iscritti all’università e non hanno reddito;
  • a prescindere dall’età se sono inabili al lavoro.

Occorre precisare che per il coniuge o per il partner dell’unione civile nonché per i figli inabili la prestazione spetta per tutta la loro vita mentre per gli altri figli la prestazione ha natura temporanea.

Pensione di reversibilità di entrambi i genitori: è possibile?

Cosa accade se entrambi i genitori (sia che siano lavoratori attivi sia che siano pensionati) vengono a mancare?

La pensione ai superstiti verrà calcolata con queste percentuali:

a) 60% della prestazione maturata dal genitore deceduto al coniuge e 20% al figlio inabile;

b) nel caso vi fossero più figli (ad esempio uno inabile e uno no) la quota che spetta ai figli sarebbe il 40%, di cui il 20% (per tutta la durata della vita) al figlio inabile, mentre il 20% a favore dell’altro figlio se ha un’età inferiore a 21 oppure inferiore a 26 anni se è uno studente ed è fiscalmente a carico.

Se in un momento successivo alla scomparsa del primo genitore venisse a mancare anche il secondo genitore, il figlio inabile ha sempre diritto a usufruire della prestazione pensionistica, ma in questo caso la quota che gli spetta è pari al 70%.

La risposta alla Lettrice

Venendo al quesito che ci ha prospettato la nostra Lettrice, invalida civile, maggiorenne, con inabilità al lavoro 100%, orfana di entrambi i genitori, ha fatto richiesta di reversibilità anche sulla pensione dell’altro genitore e vorrebbe sapere se le spetta il 70% anche sull’altra pensione.

Da quanto si evince dal quesito la Lettrice non ha fratelli o sorelle oppure, se li ha, questi hanno più di 26 anni e non sono inabili al lavoro, in quanto ella già percepisce il 70% della pensione del primo genitore defunto.

Dunque sì, possiamo dire che alla Lettrice spetta anche il 70% della pensione dell’altro genitore venuto a mancare successivamente.

Se hai dubbi o vuoi porre una domanda di carattere previdenziale, fiscale e legge 104, invia qui il tuo quesito.

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