Permessi e docenti precari: quanti giorni sono previsti? A molti non è chiaro

I docenti precari possono chiedere i permessi, al pari dei docenti di ruolo secondo l’articolo 19 del CCNL Comparto Scuola.

La normativa sui permessi dipende dai vari contratti di lavoro. Quindi ogni lavoratore dovrà leggere la parte relativa ai permessi nel contratto applicato al proprio lavoro.

docenti precari
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Riguardo al Comparto Scuola ai docenti precari (ma anche a quelli di ruolo però con alcune differenze) spettano alcuni giorni di permesso per vari motivi. I permessi possono essere retribuiti e non retribuiti. Tra permessi non retribuiti ci sono quelli per i motivi familiari e personali.

A tal proposito in Redazione è arrivato il seguente quesito: “Buongiorno, sono un docente a tempo determinato con contratto fino al 31 agosto. Ho appena scoperto che per fine agosto dovrò dare una mano ai miei nonni che devono imbiancare e ripulire casa (purtroppo mio padre non riesce per i suoi problemi di salute). Ma gli impegni di fine anno mi vedono impegnata con esami di riparazione e scrutini di ammissione (devo rientrare dal 23 fino al 30). Ho visto che secondo l’art. 15 comma 2 del CCNL potrei chiedere un permesso non retribuito. Quali potrebbero essere i motivi ostativi del dirigente? In caso di diniego potrei comunque procedere con il permesso di malattia in quei giorni?”.

Docenti precari: quanti giorni di permesso sono previsti? A molti non è chiaro

Secondo l’articolo 19, comma 7 del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) – Comparto Scuola, i docenti precari, quindi con un contratto a tempo determinato, possono fruire di permessi non retribuiti per motivi familiari e personali entro un limite di 6 giorni. Devono però documentare la motivazione tramite l’autocertificazione.

Riguardo ai motivi personali una sentenza della Corte dei conti (n. 1415 del 3 febbraio 1984 Sezione Controversie) ha chiarito che le motivazioni non devono essere di natura grave “ma piuttosto di situazioni o di interessi ritenuti dal dipendente di particolare rilievo che possono essere soddisfatti solo con la sua assenza dal lavoro”.

A titolo di esempio:

  • effettuazione di un trasloco;
  • visita specialistica;
  • appuntamenti presso uffici quali INPS, Agenzia delle Entrate, etc.;
  • partecipare a una ricorrenza (matrimonio, laurea, etc.);
  • accompagnamento di un familiare a una visita specialistica, all’aeroporto o in altro luogo.

Può trattarsi anche di un evento improvviso che accade poche ore prima della presa in servizio e quindi esente dall’obbligo di preavviso, come la foratura di una gomma oppure un guasto o ritardo dei mezzi di trasporto. Si ricorda invece che il preavviso è obbligatorio in caso di eventi prevedibili e va comunicato entro un termine di 3 o 5 giorni.

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I permessi interrompono il servizio

Però è bene ricordare che i permessi non retribuiti interrompono la maturazione della retribuzione e dell’anzianità di servizio, ma anche dei contributi previdenziali. Ciò vuol dire che i giorni di permesso non saranno utili ai fini del raggiungimento dei 180 giorni per considerare il periodo di servizio anno scolastico.

Questo non è un problema per i docenti che superano tale soglia, ma solo per quelli che non rientrano nel limite dei 180 giorni di servizio.

Infine, il dirigente scolastico non può negare i permessi per motivi familiari e personali purché questi non siano d’ostacolo al buon funzionamento dell’organizzazione scolastica.

Conclusioni

Quindi, in questo caso, potrebbe chiedere i 6 giorni di permessi non retribuiti. Invece, i permessi di malattia prevedono che il soggetto sia effettivamente malato con relativo certificato medico che indichi la diagnosi. Inoltre, è prevista reperibilità per la visita fiscale, quindi, a nostro avviso non è configurabile per lo scopo che se ne vuole fare.

Se hai dubbi o vuoi porre una domanda di carattere previdenziale, fiscale e legge 104, invia qui il tuo quesito.

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