Infissi e Superbonus, chiarimenti sugli obblighi per i contribuenti: come evitare guai

Sostituire gli infissi con il Superbonus 110% richiede attenzione ai dettagli per non rischiare guai con l’Agenzia delle Entrate.

La detrazione fiscale al 110% è possibile solamente se si fa un doppio salto della classe di efficienza energetica.

infissi Superbonus
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Gli infissi appartengono al proprietario dell’abitazione ed è sua facoltà decidere di sostituirli o meno avvalendosi del Superbonus 110%. In caso di accordo tra condomini è possibile inserire l’acquisto delle nuove finestre come intervento trainato a fronte di uno o più lavori trainanti. L’articolo 119 comma 2 del Decreto Rilancio stabilisce, infatti, che la sostituzione delle finestre compresi gli infissi che delimitano il volume riscaldato verso l’esterno e verso vani non riscaldati è possibile se intervento trainato. Inoltre il lavoro dovrà essere necessariamente di “sostituzione“. La detrazione, dunque, non comprende nuove installazioni. Inoltre, gli infissi esistenti possono essere spostati e variati di dimensione a condizione che il numero finale degli infissi abbia la superficie totale pari o inferiore a quella iniziale.

Infissi e Superbonus, nuovi dettagli da conoscere

Le direttive dell’Agenzia delle Entrate chiariscono, dunque, punti importanti. Serve almeno un lavoro trainante per poter inserire la sostituzione degli infissi nel Superbonus 110%. L’intervento richiedere la presenza di infissi esistenti perché le nuove installazioni non sono spese ammissibili. La superficie finale occupata dovrà essere pari o inferiore a quella precedentemente occupata. Ciò significa che volendo aggiungere nuove finestre non si potrà approfittare della detrazione del 110% ma limitarsi a richiedere Bonus con detrazioni inferiori (50% con la detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio).

Se l’intervento rientra nel Superbonus, le detrazioni si potranno richiedere anche per gli interventi su strutture accessorie che incidono sulla dispersione di calore o che sono strutturalmente accorpate al manufatto come le scure, le persiane o i cassonetti posti nel telaio dell’infisso.

Chiarimenti sulle schermature solari e chiusure oscuranti

L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile ha pubblicato sul portale ufficiale un vademecum sulle schermature solari e le chiusure oscuranti. All’interno del documento si potranno leggere tutte le caratteristiche tecniche richieste per rientrare tra le spese ammissibili.

Se le chiusure oscuranti vengono installate, poi, con la sostituzione del serramento gli interventi risultano considerati in modo unitario. La circolare, infine, chiarisce che se i due lavori sono disgiunti, allora la sostituzione delle chiusure deve essere considerato lavoro autonomo. Come tale dovrà rispettare il limite massimo di detrazione ammissibile pari a 60 mila euro per unità immobiliare.

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