Permessi docenti di ruolo e supplenti: retribuiti o non retribuiti in quali casi spettano

I docenti di ruolo e i supplenti possono chiedere permessi retribuiti e non retribuiti per motivi personali o familiari.

I giorni di assenza sono stabiliti dal Contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL). Nello specifico, ci si riferisce a quello del 2006/2009. Questo perchรฉ nel tempo non sono state apportate modifiche in materia di permessi.

permessi docenti
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Una volta che il docente fa la richiesta il dirigente scolastico non puรฒ opporsi alla concessione o meno del permesso. Deve solo prenderne atto e provvedere alla sostituzione del personale. Riguardo ai permessi non retribuiti in Redazione รจ arrivato il seguente quesito: โ€œSono una docente di ruolo e vorrei sapere se ho diritto a 6 giorni di permesso non retribuiti. Grazieโ€. Ecco la risposta degli Esperti di InformazioneOggi.

Permessi docenti: retribuiti o non retribuiti in quali casi spettano

La normativa sui permessi รจ da rintracciare nei contratti collettivi di lavoro. Pertanto, ogni lavoratore dovrร  leggere la parte relativa ai permessi nel CCNL applicato al suo lavoro.

Comunque, in generale, ai docenti a tempo indeterminato, ma anche a quelli a tempo determinato, spettano permessi retribuiti e permessi non retribuiti. Si usufruiscono in modalitร  e tempistiche diverse presentando una domanda e documentando il motivo per cui si richiede. In sintesi, i docenti possono richiedere:

  • tre giorni, anche non consecutivi in caso di lutto, entro il secondo grado di parentela;
  • otto giorni per la partecipazione a concorsi o esami, comprensivi dei giorni necessari per raggiungere la sede dโ€™esame;
  • quindici giorni consecutivi per matrimonio, fruibili da una settimana prima dellโ€™evento entro i due mesi successivi;
  • tre giorni anche non consecutivi per motivi familiari o personali documentati con certificazione;
  • sei giorni di ferie per motivi da fruire per motivi personali o familiari.

Per quanto riguarda i docenti di ruolo questi permessi permettono comunque il raggiungimento dellโ€™anzianitร  di servizio. Inoltre, non riducono la quantitร  di ferie, tranne i permessi di sei giorni.

Perรฒ anche i docenti a tempo determinato, quindi ai supplenti, spettano gli stessi permessi brevi con alcune differenze importanti. La prima รจ che i giorni di permesso per motivi personali o familiari sono sei invece di tre. La seconda differenza รจ che, insieme agli otto giorni per concorsi o esami, non sono retribuiti. Inoltre, interrompono la maturazione della retribuzione, i contributi per la pensione, la maturazione dellโ€™anzianitร  di servizio. Di conseguenza, i permessi non retribuiti influiscono sui giorni utili per il raggiungimento della soglia di 180 giorni di servizio, ossia del cosiddetto โ€œanno scolasticoโ€.

Permessi giornalieri massimo due ore

Oltre a questi sia i docenti di ruolo sia i supplenti possono fruire di permessi brevi fino a un massimo di due ore giornaliere da richiedere durante tutto lโ€™anno scolastico. Non possono perรฒ essere superiori a: 18 ore per i docenti di scuola superiore si primo e secondo grado; 22 ore per la scuola primaria; 25 ore per la scuola dellโ€™infanzia.

Poi, i docenti di ruolo dovranno recuperare le ore chieste per il permesso entro due mesi, mentre quelli a tempo determinato prima della scadenza della nomina. Altrimenti, saranno corrisposti nella busta paga.

Ferie

In alternativa ai permessi non retribuiti entrambe le categorie di docenti possono utilizzare i 6 giorni di ferie che per i supplenti non determinano lโ€™interruzione del servizio. In questo, perรฒ il docente deve trovare i sostituiti tra i colleghi che siano liberi in modo tale da non determinare oneri alla scuola, ossia ore eccedenti da corrispondere ad altri docenti.

Se hai dubbi o vuoi porre una domanda di carattere previdenziale, fiscale e legge 104,ย invia qui il tuo quesito.

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