Superbonus 110% per ascensore e servoscala, l’errore che fa perdere la maxi detrazione

Il superbonus 110% può essere applicato per una pluralità di lavori, e tra essi, anche quelli per realizzare il servoscala.

In tema di superbonus 110%, l’agevolazione per le ristrutturazioni è applicabile ad ascensore e servoscale come intervento trainabile. Attenzione però al rispetto delle norme tecniche settoriali.

Superbonus 110% per ascensore e servoscala
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Tutti conoscono o hanno sentito parlare di superbonus 110%, ossia una particolare misura di incentivazione introdotta dal D.L. “Rilancio” 19 maggio 2020, n. 34, che mira a rendere più efficienti e più sicure le abitazioni.

Il vantaggio è significativo, giacché il meccanismo comporta che gli interventi possano essere compiuti anche a costo zero per il cittadino beneficiario dell’agevolazione. Ebbene, in questo campo, appare opportuno rispondere al seguente quesito pratico: vale il superbonus 110% anche per ascensore e servoscale come intervento trainabile? Di seguito la risposta.

Superbonus 110% e condominio: il contesto di riferimento

In merito al rapporto tra superbonus 110% e condominio, una interessante circolare dell’Agenzia delle Entrate – la n. 30/E del 2020 – ha analizzato la disciplina di cui all’art. 119 del decreto Rilancio, inerente alla detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici. Nel dettaglio, il citato documento ha specificato che:

  • È possibile fruire del superbonus del 110% se le unità immobiliari di un edificio, appartenenti a distinti proprietari, sono concesse in locazione o in comodato a un solo soggetto (detentore), ferma restando la costituzione del condominio;
  • Altrimenti, se l’unico proprietario di tutte le unità immobiliari di un edificio concede in locazione o in comodato tutte o alcune delle unità immobiliari a distinti soggetti (detentori), non si costituisce un condominio e non è possibile fruire del superbonus 110%.

Premesso ciò, possiamo tornare alla domanda iniziale, che fa riferimento ad una ben precisa situazione pratica. Eccola di seguito:

  • nell’ambito di un condominio, sono stati deliberati lavori trainanti e lavori trainati e, tra questi ultimi, vi sono i lavori di installazione dell’ascensore;
  • la fermata al piano ammezzato prevede, per il raggiungimento dell’entrata delle singole abitazioni, una ulteriore rampa di scale;
  • in ragione di ciò, si è scelto di installare anche il servoscala, o montascale per disabili.

Ebbene, legittimo domandarsi se entrambi gli interventi (ascensore e servoscala) sono agevolati con il 110%. Anticipiamo che la risposta è di segno positivo. Scopriamo perché.

Il superbonus 110% vale per ascensore e servoscala come intervento trainabile: i dettagli

L’utilissima agevolazione al 110% per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, di cui anche all’articolo 119, comma 2, del decreto legge n. 34 del 2020 (il noto decreto Rilancio) vale per l’ascensore come per il servoscala.

Ovviamente ciò sempre nel rispetto delle norme tecniche per lo specifico settore, di cui si trova traccia nel decreto ministeriale lavori pubblici n. 236 del 1989. Quest’ultimo va tenuto in stretta considerazione anche in rapporto a tutti gli interventi collaterali, edilizi e impiantistici, doverosi per rendere l’impianto dell’ascensore accessibile, sia dalle parti comuni dell’edificio sia dai suoi spazi esterni, da parte di una persona in stato di disabilità.

Nessun dubbio: nel quadro degli interventi appena citati ed agevolabili, trova spazio anche la collocazione del servoscala o montascale per disabili, insieme ad ogni altro eventuale intervento edilizio utile alla situazione concreta.

In altre parole, ignorare le prescrizioni tecniche di cui al decreto ministeriale n. 236 comporterebbe l’esclusione degli interventi in oggetto dalla specifica agevolazione dell’abbattimento delle barriere architettoniche. La conseguenza sarebbe dunque l‘inclusione nella meno conveniente agevolazione al 50%, disposta per il recupero del patrimonio edilizio esistente (opere di manutenzione straordinaria su parti comuni condominiali) e perciò l’inapplicabilità del superbonus 110% a titolo di interventi trainati (decreto Rilancio del 2020).

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