Il regime forfettario è previsto per i liberi professionisti a partita IVA, come alternativa al regime ordinario. In quali casi?
In presenza di determinati requisiti, il professionista ha la possibilità di optare per il regime forfettario, soprattutto quando l’attività lavorativa è nella fase iniziale ed i guadagni non ancora stabili. Tale regime, infatti, comporta dei vantaggi importanti.
Il regime forfettario è un tipo di regime agevolato, previsto per coloro che svolgono un’attività o una professione, da liberi professionisti o ditta individuale. È stato introdotto, per la prima volta, nel 2011 con la denominazione di “regime dei minimi” ed è stato, poi, modificato con la legge n. 190/2014 con un innovativo regime fiscale agevolato.
Dal 2016, invece, è in vigore un unico regime agevolato, il cd. “regime forfettario”.
Per aderire al regime forfettario e mantenerlo, la legge richiede che i professionisti abbiano specifici requisiti, relativi all’anno precedente la richiesta di apertura partita IVA. In particolare, bisogna che:
Un pensionato INPS, che svolge una libera professione con partita IVA, guadagnando circa 6/7.000 euro annui, può aderire al regime forfettario?
Tra i requisiti per beneficiare del regime agevolato vi è anche l’ipotesi in cui si percepisca una pensione fino a 30.000 euro annui. Se, dunque, il pensionato rientra in tale limite, può godere del regime agevolato con aliquota fissa al 15% (al 5% per i primi 5 anni).
Per quanto riguarda, invece, il reddito derivante dall’attività da libero professionista svolta, il limite varia a seconda della specifica attività o professione. In ogni caso, il massimale annuo è di 65.000 euro.
Nel caso in cui si percepisca una pensione superiore ai 30.000 euro annui, non si può aderire al regime agevolato. A stabilirlo è il comma 57, lettera d–bis, della legge 190/2014, come modificato dalla Legge di Stabilità 2016.
Allo stesso modo, il regime forfettario si interrompe dall’anno successivo a quello in cui vengono non si possiedono più i requisiti o se interviene un’ipotesi di esclusione. Per il conteggio, in base a quanto sancito dall’articolo 1, comma 692 della legge 160/2019, tutti i redditi da lavoro dipendente e assimilati percepiti fino al 12 gennaio, vengono presi in considerazione insieme a quelli dell’anno precedente, quindi rientrano nel tetto massimo.
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