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Pensioni

La cassa integrazione fa tremare i lavoratori: il dubbio sulle pensioni

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La percezione della cassa integrazione ha destato forti preoccupazioni per i lavoratori nelle scorse settimane. Necessario l’intervento dell’Inps.

La normativa sull’erogazione dell’ Assegno di integrazione salariale (Ais) avrebbe potuto inficiare la pensione dei lavoratori. Sono, finalmente, arrivate le tanto attese puntualizzazioni.

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Con la circolare n. 29/2022 l’Inps ha chiarito che la cassa integrazione non pregiudica la pensione dei lavoratori. Il periodo di concessione della prestazione economica è, infatti, assicurato attraverso i contributi del Fondo di solidarietà, necessari per il diritto e la misura della pensione di coloro che percepiscono la cassa integrazione.

Buone notizie: le pensioni sono salve

L’Istituto previdenziale ha chiarito la normativa delle prestazioni dell’Assegno di integrazione salariale (Ais), attribuito dal Fondo di solidarietà.

Il Fondo ha lo scopo di salvaguardare i dipendenti del settore delle attività professionali, in costanza di rapporto di lavoro, nell’ipotesi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa. È finanziato da due categorie di contributi, soggetti alle ordinarie regole della contribuzione obbligatoria (esclusa la materia relativa agli sgravi): uno ordinario ed uno addizionale.

Contributo ordinario:

  • pari allo 0,45% (dei quali 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 dei lavoratori) per gli studi professionali da 3 a 15 dipendenti. Si calcola sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i dipendenti (tranne i dirigenti);
  • pari allo 0,65% (dei quali 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 dei lavoratori) per gli studi con più di 15 dipendenti. Anche in tale ipotesi, il contributo si calcola sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i dipendenti (tranne i dirigenti).

Per quanto gli riguarda gli apprendisti, invece, dal 1° gennaio 2022 avranno accesso a tutte le garanzie (fino al 31 dicembre 2021 solo quelli con contratto professionalizzante avrebbero potuto beneficiarne).

Contributo addizionale:

  • nell’ipotesi in cui si percepisca l’Ais, si potrà avere diritto a tale contributo, a carico del datore di lavoro, in misura del 4%, il cui calcolo avviene in relazione alle retribuzioni perse dai lavoratori che beneficiano del sostegno.

In che modo viene pagato l’Ais?

Per la durata del versamento dell’Ais, il Fondo corrisponde la c.d. contribuzione correlata, valida sia per il diritto sia per la misura della pensione. Come si calcola questa contribuzione? Sulla retribuzione complessiva che avrebbe ricevuto il lavoratore nell’ipotesi di regolare attività lavorativa, nel mese in cui quest’ultima si è interrotta (cd. retribuzione persa).

L’Assegno è accordato dal comitato del Fondo con propria delibera, per mezzo della quale la sede Inps competente conferisce l’autorizzazione. L’autorizzazione è la condizione che permette il rilascio, da parte del datore, dell’assegno ai lavoratori.

Il datore di lavoro riceve, tramite Pec, sia la delibera sia l’autorizzazione, le quali saranno disponibili anche nella sezione “Comunicazione bidirezionale” del Cassetto previdenziale aziendale.

I dipendenti ricevono il corrispettivo alla fine di ogni periodo di paga, il quale è restituito all’Inps tramite conguaglio. È, però, necessario effettuare tale conguaglio entro 6 mesi:

  • dalla conclusione del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della prestazione;
  • dalla data di notifica della delibera di concessione, se successiva al periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della prestazione.

Oltre tale termine, il conguaglio non sarà più possibile.

Ais e ulteriori misure

Il lavoratore che percepisce l’Assegno deve segnalare l’inizio di una possibile attività lavorativa. Fino al 31 dicembre 2021, la normativa stabiliva l’impossibilità di percepire l’Ais e l’assegno al nucleo familiare contemporaneamente. Dal 1° marzo 2022, invece, è in vigore la nuova disciplina che prevede la possibilità di erogazione di ANF anche ai dipendenti percettori di Ais.

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