L’Agenzia delle Entrate ha chiarito un’importante questione: il Bonus Asilo Nido e la detrazione fiscale delle spese sono compatibili?
Il Bonus Asilo Nido rappresenta una fondamentale agevolazione per le famiglie con figli. Permette, infatti, di coprire i costi per le rette legate alla frequenza degli asili nido pubblici o privati autorizzati e le spese per i servizi di supporto domiciliare in favore dei bambini colpiti da gravi patologie croniche.
Ma molte famiglie si chiedono se, in fase di presentazione della Dichiarazione dei Redditi, possano richiedere la detrazione fiscale per le spese scolastiche relative al nido, nonostante siano beneficiari del relativo Bonus. Al riguardo, è utile riportare il contenuto di una Circolare dell’Agenzia delle Entrate.
Con la Circolare 7/E/2018, l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che il Bonus Asilo Nido erogato dall’INPS non è cumulabile con la detrazione fiscale. Come fare, quindi, per scegliere l’opzione economicamente più vantaggiosa?
La detrazione fiscale è pari al 19% delle spese sostenute, entro un massimo di 632 euro per ogni figlio che frequenta l’asilo nido (pubblico o privato). L’importo spettante viene ripartito tra i genitori, a seconda dell’onere sostenuto da ciascuno. In pratica, la somma effettivamente riconosciuta ammonterà a un massimo di 120 euro a figlio (ossia al 19% di 632 euro). Il Bonus Asilo Nido, invece, è pari a un massimo di:
Alla domanda deve essere allegata la certificazione attestante il pagamento almeno della retta relativa al primo mese di frequenza dell’asilo nido; per le scuole con pagamento delle rette posticipato rispetto alla frequenza, invece, è necessaria la documentazione relativa all’iscrizione o all’inserimento in graduatoria del bambino o della bambina.
In conclusione, conviene richiedere la detrazione fiscale delle spese per l’iscrizione dei figli all’asilo nido oppure il bonus erogato dall’INPS? L’importo massimo ottenibile in Dichiarazione dei Redditi è pari a 120 euro, mentre il Bonus assicura un importo minimo di 136 euro al mese per 11 mesi. Di conseguenza, quest’ultimo è oggettivamente più vantaggioso dal punto di vista economico, a meno che la detrazione fiscale non determini, successivamente, un taglio dell’IRPEF e, di conseguenza, la possibilità di un conguaglio più vantaggioso sullo stipendio di luglio o agosto.
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