Per accedere al Bonus ristrutturazione bisogna effettuare i pagamenti con bonifico parlante. Cosa succede in caso contrario?
Il bonifico parlante è uno speciale tipo di bonifico postale o bancario, che viene richiesto a coloro che effettuano pagamenti che rientrano nei Bonus edilizi. Ha tale denominazione perché è caratterizzato da elementi aggiuntivi rispetto al bonifico ordinario e, quindi, permette di tracciare e accertare in modo accurato tutte le spese sostenute per i lavori agevolabili. Contiene, infatti, sia i dati del destinatario sia quelli dell’ordinante.

Ma cosa succede se è stato richiesto il Bonus ristrutturazione al 50% per la prima casa ed è stato pagato un professionista con bonifico ordinario anziché bonifico parlante? Basta aver inserito nella causale gli estremi della fattura? Vediamo quali sono le conseguenze di questo errore e se è possibile rimediare senza perdere il diritto alla detrazione fiscale per la fattura in questione.
2 soluzioni per ottenere il Bonus ristrutturazione se non si effettua il bonifico parlante
Nel caso in cui non dovesse essere utilizzato il bonifico parlante per il pagamento delle fatture relative al Bonus ristrutturazioni ma un bonifico ordinario, la ritenuta d’acconto non potrà essere applicata e, quindi, il costo non potrà essere automaticamente inserito nella Dichiarazione dei Redditi precompilata.

Si tratta di un inconveniente da cui potrebbero scaturire delle problematiche, nonostante la buona fede del contribuente che ha provveduto al pagamento. Non c’è, però, la perdita automatica delle agevolazioni fiscali. Innanzitutto, se l’errore viene scovato tempestivamente, si può contattare il fornitore per la restituzione della somma oggetto del bonifico ordinario e, poi, ripetere l’operazione, facendo attenzione a utilizzare il bonifico parlante.
Se, invece, ci si accorge dell’errore dopo un bel po’ di tempo, magari proprio in fase di presentazione della Dichiarazione dei Redditi, c’è un’altra soluzione per cercare di salvare il diritto alla detrazione fiscale sulla spesa interessata e non perdere il beneficio per sempre. In questi casi, è l’Agenzia delle Entrate che viene in soccorso dei contribuenti. Nella Circolare n. 43/2016, ha, infatti, specificato che, nelle ipotesi in cui il pagamento non sia ripetibile, il contribuente può accedere lo stesso al Bonus ristrutturazioni. In che modo? Presentando una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rilasciata dall’impresa che ha eseguito gli interventi edilizi.
In questa certificazione, l’impresa protagonista deve specificare che le somme ricevute sono state contabilizzate in maniera corretta per il calcolo del reddito d’impresa. La dichiarazione sostitutiva va inviata al CAF o al professionista abilitato a cui viene affidato l’inoltro della Dichiarazione dei Redditi. È, poi, necessario conservare la documentazione, nel caso di eventuali controlli futuri da parte dell’Agenzia delle Entrate.