I contributi accreditati durante il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro servono per la pensione. Ma ci sono dei limiti?
Durante il cd. congedo di maternità, ossia il periodo di interruzione obbligatoria dal lavoro, spetta l’accredito dei contributi figurativi. Tali versamenti sono utili ai fini pensionistici, sia per il diritto (ossia il raggiungimento del requisito minimo) sia per il calcolo dell’assegno.

A stabilire tale principio è l’art. 25, comma 2, del Decreto Legislativo n. 151/2001 e, più volte, l’INPS è intervenuto per sottolineare che tali periodi contributivi sono equiparati a tutti gli effetti agli ordinari accrediti previdenziali. C’è, tuttavia, un dubbio che attanaglia tantissime lavoratrici: i contributi relativi al congedo di maternità si prescrivono? La perplessità nasce dalla circostanza che il Decreto Legislativo n. 463/1983 prevede delle limitazioni proprio per i contributi figurativi. Facciamo chiarezza su tale aspetto.
Contributi figurativi per maternità e prescrizione: INPS e giudici non hanno dubbi sul rapporto
I contributi figurativi durante il congedo di maternità non sono soggetti a prescrizione. Non esiste una norma che prevede in maniera esplicita tale principio, ma sia l’INPS sia la dottrina hanno sempre sostenuto che i versamenti figurativi per maternità non si prescrivono, perché il diritto al riposo in questo periodo così delicato per le lavoratrici è tutelato direttamente dalla costituzione.

Di conseguenza, questa tipologia di contributi INPS non “scade” con il passare degli anni ma è sempre valida fino al momento del pensionamento. Le interessate, inoltre, possono chiederne il riconoscimento quando lo desiderano. I giudici si sono più volte espressi al riguardo, evidenziando come sottoporre i contributi figurativi di maternità alla prescrizione ordinaria quinquennale (che caratterizza altri versamenti) andrebbe contro la loro stessa natura.
Per evitare inconvenienti, sarebbe opportuno controllare se l’accredito dei versamenti sia stato davvero effettuato. La verifica può essere compiuta in autonomia, accedendo con le proprie credenziali SPID, CIE o CNS al sito dell’INPS e consultando l’Estratto Conto Contributivo. Il congedo obbligatorio di maternità deve essere indicato insieme alla gestione previdenziale. Nel caso in cui nel documento non compaiano i contributi legati alla maternità, si può segnalare la situazione all’INPS, utilizzando il servizio telematico “Segnalazioni contributive“, allegando la documentazione comprovante la fruizione del congedo (ad esempio, certificato di nascita e buste paga). Se non ci sono problemi, l’Istituto di Previdenza approva i versamenti. Ricordiamo, infine, che i contributi figurativi legati alla maternità vengono riconosciuti in maniera automatica durante il periodo lavorativo, mentre per i periodi in cui non si lavora, le interessate devono presentare apposita domanda al proprio Ente previdenziale.