Le spese condominiali sono un obbligo a cui a volte è possibile sottrarsi. La Legge definisce quando e perché.
I condomini sono tenuti al pagamento delle spese condominiali che servono per la gestione e la manutenzione del palazzo. Ognuno in base alla quota millesimale pagherà una certa somma – generalmente ogni mese oppure ogni trimestre – per le spese ordinarie e importi extra per sostenere le spese straordinarie.

Vivere in un condominio significa accettare la convivenza nel palazzo con altre persone e seguire le regole disciplinate dal Codice Civile (in rari casi anche dal Codice penali) e dal regolamento condominiale. Violare le direttive significherebbe incorrere in sanzioni. A controllare che tutti i proprietari/ inquilini rispettino le norme è l’amministratore di condominio.
Questo ha anche il compito di chiedere il pagamento delle spese condivise nel momento in cui un condomino non dovesse pagare. Dovrà inviare al moroso un sollecito formale tramite PEC o raccomandata per invitarlo a corrispondere il prima possibile quanto dovuto. Dal canto suo il condomino potrebbe rifiutarsi di versare la somma richiesta dall’amministratore perché ritenuta un addebito illegittimo, eccessivo oppure perché la spesa non era stata approvata. La Legge chi sosterrà in caso di conflitto?
Quando le spese condominiali non si devono pagare
L’articolo 1118 del Codice Civile stabilisce che “il condomino non può sottrarsi all’obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni, neanche modificando la destinazione d’uso della propria unità immobiliare, salvo quanto disposto da Legge speciali”. Il problema è che non sempre le spese deliberate dall’amministratore o dall’assemblea si possono considerare legittime.

Se così fosse il condomino sarebbe libero di non pagare contestando gli addebiti senza rischiare ripercussioni. L’illegittimità si verifica quando il bilancio condominiale non è stato approvato in modo regolare, ad esempio. Se manca una delibera valida nessuna spesa si potrà imputare ai proprietari degli appartamenti. Stesso discorso per le spese eccessive oppure voluttuarie. Se viene costruita una piscina ma il condomino non intende usufruirne non dovrà corrispondere alcuna spesa.
Importante, poi, il passaggio assembleare per l’approvazione di determinati interventi. L’amministratore condominiale non ha poteri illimitati, non può prendere decisioni senza prima consultare l’assemblea a meno che non possa provare che si tratti di una gravissima questione di sicurezza.
Se dovesse agire senza convocazione dell’assemblea le spese si potrebbero non pagare. Uguale risultato per una suddivisione scorretta dei costi oppure in caso di vizi procedurali come convocazioni inviate in ritardo o mai spedite. Infine, un condomino può chiedere l’esenzione dal pagamento di alcune spese ma dovrà esserci l’unanimità da parte dell’assemblea.