Buoni Fruttiferi Postali: sentenza storica, i titolari non devono pagare!

I giudici hanno recentemente stabilito un importante principio sulla ritenuta fiscale sugli interessi dei Buoni Fruttiferi Postali.

I Buoni Fruttiferi Postali rappresentano un ottimo strumento di investimento anche per coloro che non sono avvezzi al rischio del mercato azionario, perché sono garantiti dallo Stato. Sono molto semplici da sottoscrivere e sono caratterizzati da un tasso di interesse certo alla scadenza o al rimborso anticipato.

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Buoni Fruttiferi Postali: sentenza storica, i titolari non devono pagare! (informazioneoggi.it)

Godono della tassazione agevolata del 12,50% sugli interessi maturati, ma, prima dell’introduzione di tale imposta con il Decreto Legislativo n. 239 del 1° aprile 1996, sui prodotti si applicava la ritenuta fiscale. Ancora oggi, molti titolari di Buoni Postali hanno una serie di dubbi sull’eventuale applicazione della ritenuta, così recentemente è intervenuto il Tribunale di Marsala, che ha stabilito un importante principio e ha condannato Poste Italiane al risarcimento di due risparmiatrici. Analizziamo la vicenda nel dettaglio.

Tassazione interessi Buoni Fruttiferi Postali: la sentenza a favore dei titolari

L’applicazione della ritenuta fiscale può incidere in maniera significativa sui guadagni finali e, dunque, bisogna capire in che modo funziona. I Buoni Fruttiferi Postali emessi fino al 20 settembre 1986 erano esenti dall’onere, mentre quelli emessi dal 21 settembre 1986 al 31 agosto 1987 soggiacevano a un ritenuta fiscale del 6,25% e quelli emessi dal 1° settembre 1987 al 23 giugno 1997 una ritenuta del 12,50%. Dal 1996, poi, la ritenuta fiscale è stata abolita e soppiantata dall’imposta sostitutiva sugli interessi pari al 12,50%, valida tutt’ora.

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Tassazione interessi Buoni Fruttiferi Postali: la sentenza a favore dei titolari (informazioneoggi.it)

Un’ordinanza del Tribunale di Marsala ha, di recente, statuito che l’imposta sostitutiva si applica esclusivamente al momento del rimborso finale e non ogni anno (dunque non determina una riduzione degli interessi). Di conseguenza, ha condannato Poste Italiane a rimborsare le risparmiatrici che avevano fatto valere l’erronea applicazione della ritenuta che, al contrario, era stata calcolata per ogni anno e aveva portato al riconoscimento, al rimborso, di una somma decisamente inferiore rispetto a quella spettante. Nel caso in oggetto, la differenza ammontava a un importo di ben 48 mila euro, cifra che ora Poste Italiane dovrà versare in aggiunta alle spese legali.

Questa sentenza potrebbe avere dei risvolti futuri molto importanti e tutelare anche altri risparmiatori e i loro investimenti. L’applicazione della ritenuta del 12,50% sugli interessi solo al momento del rimborso, infatti, permette di guadagnare un bel po’ di euro in più, soprattutto se si tratta di prodotti di medio-lungo termine, con un orizzonte temporale di circa 10- 20 anni. Per far valere i propri diritti, è fondamentale che i sottoscrittori rimangano costantemente aggiornati sulla normativa dei Buoni e conservino la documentazione contenente le informazioni sui prodotti acquistati. Occhio, inoltre, alla data di scadenza dei titoli cartacei, per non incorrere nella prescrizione.

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