Bonus edilizi: i vantaggi si raddoppiano grazie a una straordinaria agevolazione aggiuntiva

Oltre alla detrazione fiscale, la normativa in tema di Bonus edilizi prevede anche la facoltà di applicazione dell’IVA al 10%. In quali ipotesi?

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito quali sono i casi in cui i contribuenti che già beneficiano delle detrazioni previste da Superbonus, Ecobonus e Bonus ristruturazioni possono accedere anche all’IVA agevolata al 10%.

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Per i lavori di ristrutturazione si possono ottenere due tipologie di agevolazioni – informazioneoggi.it

L’Ente, infatti, ha specificato che per alcuni servizi relativi agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, compiuti sulle unità immobiliari abitative, può essere applicata l’IVA al 10% invece che al 22%.

La doppia agevolazione, tuttavia, non spetta per tutte le spese ma solo per quelle che rispettano specifici requisiti. Scopriamo, dunque, per quali beni è possibile usufruire sia delle detrazioni fiscali sia dell’IVA agevolata.

IVA agevolata al 10% per lavori di ristrutturazione: quando può essere applicata?

L’art. 7, comma 1, lettera b) e 2, della Legge n. 488/99 specifica che l’IVA al 10% non può essere richiesta per l’acquisto delle materie prime e dei semilavorati (per esempio, il cemento).

L’unica eccezione a tale regola si ha nel caso in cui i beni vengano ceduti nell’ambito di un contratto di appalto, fino a concorrenza del valore della prestazione valutato al netto del valore degli stessi beni. Ad esempio, se in un contratto di appalto il costo totale è di 10 mila euro e, tra questi, 4 mila euro sono i costi della manodopera, l’IVA agevolata può applicarsi alla fornitura dei beni solo fino a concorrenza della quota per la manodopera (ossia 4 mila euro) e per la restante parte si applicherà l’IVA ordinaria al 22%.

In ogni caso, l’elenco dei beni per i quali di può chiedere l’agevolazione sono specificati nel Decreto 29 dicembre 1999. Vi rientrano, ad esempio: ascensori e montacarichi, infissi esterni e interni, caldaie, video citofoni, condizionatori, caminetti, scaldabagni, sanitari e rubinetteria da bagni, impianti di sicurezza.

La normativa denomina tali beni come “beni significativi“. Cosa vuol dire? Che sono funzionali all’intervento di ristrutturazione, restauro o recupero edilizio.

L’IVA al 10%, poi, si applica alle forniture dei “beni finiti“, cioè i beni che hanno una propria autonomia, anche se incorporati all’immobile oggetto di lavori (ad esempio, le porte o gli infissi).

Per accedere al doppio beneficio economico, è necessario il rilascio alla ditta incaricata di una dichiarazione su un modello in carta libera, con la quale il proprietario dell’immobile si assume la responsabilità per l’applicazione dell’IVA agevolata al 10%. In pratica, tale documento serve per autocertificare il possesso dei requisiti richiesti per il beneficio.

La fattura, infine, deve indicare l’oggetto della prestazione e il valore dei “beni significativi“.

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