Bonus fotovoltaico anche in questo caso comune, peccato che molti non lo chiedono perchè non lo sanno

Il mancato invio della CILA può comportare l’esclusione dalle agevolazioni richiedibili con il Bonus fotovoltaico?

Il dubbio per tanti contribuenti è se è possibile installare un impianto fotovoltaico senza CILA e approfittare ugualmente delle agevolazioni fiscali dedicate. Per rispondere occorre spulciare la normativa riguardante le ristrutturazioni edilizie.

Bonus fotovoltaico senza CILA, quali conseguenze
Niente CILA niente agevolazioni? (Informazioneoggi.it)

La CILA è la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata ossia un titolo abilitativo necessario per ristrutturare un edificio attraverso un intervento di manutenzione straordinaria. La normativa impone la CILA qualora si effettuino lavori che non toccano le parti strutturali dell’edificio come interventi di restauro, di rimozione delle barriere architettoniche, di risanamento conservativo. La CILA, invece, non serve se i lavori possono essere svolti tramite edilizia libera, SCIA o Permesso di Costruire.

L’installazione di un impianto fotovoltaico dove rientra? Serve la CILA per usufruire delle agevolazioni oppure no? Se si utilizza il Bonus ristrutturazioni la risposta è no, non occorre la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata per fruire dei benefici della misura. Ma le agevolazioni possono essere legate anche ad altri Bonus come l’Ecobonus e il Superbonus.

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Niente Cila, come ottenere le detrazioni del Bonus fotovoltaico?

I cittadini che intendono approfittare delle agevolazioni avendo installato un impianto fotovoltaico pur non avendo la CILA possono puntare sul Bonus ristrutturazioni con detrazione del 50% fino al 31 dicembre 2024. Il tetto massimo di spesa è di 96 mila euro. A garantire la possibilità di sfruttare la misura per le spese del fotovoltaico è la Risoluzione del 2 aprile 2013 dell’Agenzia delle Entrate.

Specifica che le agevolazioni spettano anche per le opere volte a consentire un risparmio energetico ponendo particolare attenzione all’installazione di impianti che si basano su fonti rinnovabili di energia. In più stabilisce come sia possibile effettuare lavori di efficientamento energetico con l’installazione dei pannelli fotovoltaici senza aver necessità di CILA. Occorre precisare, però, che non sempre l’installazione del fotovoltaico rientra nell’edilizia libera, casi in cui non si può procedere senza autorizzazioni.

Parliamo dei lavori svolti in agglomerati urbani con carattere storico, artistico e di pregio ambientale ossia nei centri storici ma anche in aree protette sottoposte a vincoli paesaggistici. In questi casi sarà necessario presentare la SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività).  Ritornando alle agevolazioni per il Bonus fotovoltaico spostiamoci dal Bonus ristrutturazioni al Superbonus. Questa misura richiede la CILA come passo obbligatorio per ottenere la detrazione fiscale (70% nel 2024). L’Ecobonus, infine, richiedere la CILA in caso di intervento di manutenzione straordinaria leggera come indicato nella tabella A allegata al DL 222/2016.

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