Approvato il decreto PNRR al cui interno ci sono molte novità riguardo i pignoramenti presso terzi. Ecco cosa sapere.
Il pignoramento è una procedura forzata che garantisce al creditore, tutelandolo, ciò che gli spetta dal debitore. In genere, si esegue sui beni di proprietà del debitore ma in alcuni casi il recupero del credito può avvenire nell’ambito del pignoramento presso terzi (datore di lavoro, banca, conto corrente, ufficio postale, INPS).
In sintesi, il pignoramento presso terzi permette al creditore di non richiedere la somma dovuta solo a debitore principale ma anche ai debitori di questo. Ecco due esempi: pignoramento dello stipendio presso il datore di lavoro che diventa il debitore delle somme dovute dal debitore principale (il lavoratore); il pignoramento della somma dal conto corrente: in questo caso è la banca il soggetto terzo il debitore delle somme verso il debitore principale.
Prima di proseguire, si precisa che le novità devono ancora essere confermate perché il decreto PNRR è ancora un testo bozza. Infatti, diventerà definitivo dopo che il testo sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Pignoramenti presso terzi: cambiano le regole e attenzione alle scadenze
Tra le novità contenute nel decreto PNRR c’è la rimodulazione dei nuovi importi. Infatti, dal giorno della notifica dell’atto, i soggetti terzi, oltre a ottenere le somme dovute, potranno trattenere anche un importo aggiuntivo pari a:
- 1.000 euro per i crediti fino a 1.100 euro;
- 1.600 euro per i crediti fino a 3.200 euro;
- metà dei crediti se il credito supera i 3.200 euro.
In molti si chiedono quando il pignoramento perde l’efficacia e si ha l’estinzione del processo esecutivo. In generale, ciò succede in due occasioni, ovvero:
- dopo 10 anni dalla notifica al terzo del pignoramento;
- dopo 10 anni dalla dichiarazione di interesse nella quale il creditore può notificare la volontà di mantenere il pignoramento.
Quest’ultima opzione rappresenta una novità nell’ambito del pignoramento presso terzi e può essere esercitata due anni dalla scadenza decennale. Si tratta di una dichiarazione importante perché senza scatta la decadenza del pignoramento e il soggetto terzo è liberato da ogni obbligo nei 6 mesi successivi.
Inoltre, la dichiarazione di interesse dovrà contenere:
- il numero di ruolo della procedura, l’indicazione del titolo esecutivo e i dati anagrafici del creditore;
- l’importo dovuto e i dettagli sugli interessi, spese e accessori. Riguardo agli interessi smettono di maturare se l’ordinanza o la dichiarazione sono notificate dopo 90 giorni e ricominciano dalla data di notifica;
- l’identificativo del conto di pagamento IBAN o di altra modalità di pagamento. Si tratta della novità più importante perché questa indicazione consente il pagamento immediato e, quindi, più veloce delle somme pignorate al soggetto terzo con novità.
Infine, confermato il canale privilegiato PEC (Posta elettronica certificata) per l’invio della notifica di pignoramento se il soggetto pignorato è titolare di un indirizzo certificato o di un domicilio digitale speciale.