Legge 104 e contrassegno disabili: quali sono le aree in cui si può circolare? In questo modo eviti le multe

Il pass disabili per le auto concede una serie di vantaggi ai possessori, relativi alle aree in cui è possibile circolare e sostare. Le regole da seguire.

I disabili a cui è stata riconosciuta la Legge 104 hanno diritto al rilascio di uno specifico contrassegno, da parte del Comune di residenza.

pass auto disabili
Dove è consentito circolare e sostare con il contrassegno disabili? – InformazioneOggi.it

Si tratta di un pass che consente la circolazione nelle ZTL (Zone a Traffico Limitato), nelle ZTC (Zone a Traffico Controllato), nelle APU (Aree Pedonali Urbane) e nelle corsie preferenziali riservate ai mezzi di trasporto pubblico.

Un Lettore ha inviato in Redazione il seguente quesito:

Salve, volevo sapere se con la Legge 104 posso circolare ed, eventualmente, dove. Grazie“.

Chiariamo al nostro Lettore che il pass disabili concede, oltre alla facoltà di circolare nelle aree precluse agli altri veicoli, il diritto di parcheggiare nelle aree di sosta senza limitazioni di orario e senza l’obbligo di esporre il disco e negli spazi riservati alla sosta dei disabili (tranne nelle ipotesi in cui le aree siano destinate a specifici soggetti).

Nelle aree di parcheggio in cui ci sono dispositivi di controllo relativi alla durata della sosta oppure con custodia dei veicoli, inoltre, devono essere riservati in maniera gratuita ai possessori del contrassegno almeno 1 posto ogni 50 disponibili.

A stabilire le regole in tema di circolazione e sosta dei veicoli destinati al trasporto dei soggetti invalidi è l’art. 188 del Codice della Strada. Ci sono, tuttavia, anche delle costrizioni, che vanno rispettate. Vediamo quali sono.

Leggi anche: “Contrassegno disabili e parcheggio riservato: chi può richiederli“.

Contrassegno disabili: cosa non è concesso fare?

Il contrassegno disabili non concede il diritto incondizionato di accedere ovunque. Le limitazioni alla circolazione e alla sosta degli autoveicoli in cui è apposto il contrassegno disabili sono state chiarite dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 21320/2017. I Giudici hanno posto a fondamento della loro decisione la normativa prevista dall’art. 11 del D.P.R. n. 503 del 1996.

Al riguardo, chiariamo al nostro gentile Lettore che anche per i possessori del contrassegno disabili è vietata la sosta in tutte le ipotesi in cui il veicolo sia da grave intralcio alla circolazione stradale, in cui costituisca un pericolo oppure sia stata disposta la sospensione o la limitazione alla circolazione per ragioni di sicurezza pubblica, di pubblico interesse oppure per motivi di carattere militare.

Leggi anche: “Contrassegno disabili: è collegato all’auto o alla persona? Non tutti lo sanno“.

Nel dettaglio, è vietato sostare nei luoghi in cui c’è:

  • un divieto di sosta con rimozione forzata;
  • un divieto di fermata;
  • un passo carrabile;
  • un attraversamento pedonale o ciclabile;
  • una fermata dei bus o uno spazio destinato ai mezzi di soccorso e di polizia;
  • un incrocio;
  • un ponte, dosso, cavalcavia, passaggio a livello oppure una strettoia o una galleria.

Ricordiamo, infine, che il contrassegno disabili è valido anche in un Comune differente da quello di residenza, su tutto il territorio italiano. Nel 2021, inoltre, è entrato in vigore il nuovo Contrassegno Unico Disabili Europeo (CUDE).

 

Lascia un commento

Impostazioni privacy