Alcune categorie di lavoratori percepiscono un’ulteriore mensilità aggiuntiva, la cd. quattordicesima. Vediamo a chi spetta e come si calcola.
La quattordicesima mensilità è una retribuzione aggiuntiva erogata ai lavoratori dipendenti durante l’estate, sulla busta paga di giugno o luglio.
A differenza della tredicesima, tuttavia, non tutti i dipendenti hanno diritto alla quattordicesima. È, infatti, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro o il contratto individuale a stabilire se spetta o meno. In ogni caso, è riservata esclusivamente ai lavoratori pubblici, mai a quelli privati.
In alcuni casi, anche ai pensionati può essere pagata la mensilità aggiuntiva, ma solo a condizione che abbiano almeno 64 anni di età e che possiedano un reddito personale non superiore a 1,5 volte la pensione minima. Se il reddito è superiore, la prestazione è riconosciuta in misura parziale.
Possono, inoltre, ricevere la quattordicesima i percettori di Assegno Ordinario di invalidità, pensioni per lavoro statale e pensione di reversibilità. La prestazione è, invece, preclusa ai titolari di pensioni sociali, pensioni di invalidità civile, pensioni di guerra e rendite INAIL.
Per determinare l’importo della quattordicesima, viene effettuato un preciso calcolo. Erroneamente si ritiene che la prestazione ammonti a uno stipendio pieno aggiuntivo. In realtà, non è così, perché viene accreditato circa l’85%- il 90% della retribuzione mensile, a causa della tassazione maggiore.
La cifra spettante si ottiene seguendo tale formula: (stipendio lordo mensile x mesi di lavoro effettivo) / mensilità totali.
Ad esempio, se Tizio percepisce uno stipendio di mille euro e ha lavorato solo da marzo a giugno, ha diritto alla quattordicesima esclusivamente per quattro mesi. L’ammontare sarà uguale a: 1.000 x 4 mesi / 12 (totale dei mesi) = 333,33 euro.
Nel caso dei lavoratori part- time, la quattordicesima è calcolata a seconda dell’orario effettivo di lavoro.
La quattordicesima matura anche nei periodi di astensione obbligatoria legati alla maternità ma non in quelli di astensione facoltativa.
Non si ha diritto alla quattordicesima, poi, in caso di percezione della NASPI e di Cassa Integrazione superiore ai 15 giorni al mese.
Se il dipendente si assenta per malattia o infortunio, il rateo di quattordicesima matura anche in tale lasso di tempo. Non matura, al contrario, nelle ipotesi di assenza non retribuita dal lavoro, come la malattia o l’infortunio che si protraggono oltre il periodo di comporto, lo sciopero o la malattia dei figli.
Durante la mobilità, infine, la busta paga è pari all’80% dello stipendio lordo e già ricomprende il rateo di tredicesima e quattordicesima.
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