I soggetti affetti da obesità possono richiedere la pensione di invalidità? La Cassazione è intervenuta con un’importante ordinanza.
L’obesità è una patologia consistente in un accumulo eccesivo di grasso corporeo, con effetti negativi sulla salute e la qualità della vita (anche professionale).
Nei casi più gravi, è possibile presentare richiesta per l’invalidità civile, quando l’obesità diventa un vero e proprio limite alle relazioni sociali e allo svolgimento di un’attività lavorativa. In particolare, sono invalidi civili per obesità i soggetti che hanno una massa corporea compresa tra 35 e 40.
La determinazione dell’indice di massa corporea si effettua applicando la seguente formula: peso in kg diviso l’altezza al quadrato. Ad esempio, se Tizio pesa 135 kg ed è altro 1,75 metri, ha un indice di massa corporea di 37,29 e, quindi, rientra nella categoria degli obesi.
L’obesità, inoltre, è contenuta nelle tabelle INPS delle condizioni invalidanti e permette di ottenere una percentuale di invalidità tra il 31% e il 40%. Di conseguenza, se non si hanno complicanze, non si avrà diritto alle agevolazioni previste dalla legge, ad eccezione della concessione gratuita degli ausili legati alla patologia.
Sulla possibilità di ottenere la pensione di invalidità civile per obesità è intervenuta la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 4684 del 2022. In tal occasione, i giudici hanno specificato che, trattandosi di malattia permanente, se l’obesità è causa di ulteriori patologie o alterazioni delle funzioni dell’organismo, va valutata complessivamente e va stabilita l’eventuale correlazione con una riduzione della capacità lavorativa.
Se il paziente si sottopone ad una terapia medica e alimentare, l’obesità va considerata come infermità invalidante, ed essendo di durata incerta e indeterminata, consente di presentare domanda per la pensione di invalidità.
L’ordinanza della Cassazione fa seguito al rigetto da parte del Tribunale di Gorizia della decisione del CTU, che aveva dichiarato la riduzione della capacità lavorativa nella misura del 74% ad una donna obesa e colpita da altre complicanze sanitarie.
Il Tribunale aveva, invece, sancito che l’obesità grave era causata semplicemente dalla mancanza di volontà da parte della donna a seguire un corretto regime alimentare e, dunque, dal suo comportamento negligente.
La donna aveva deciso di presentare ricorso avverso la decisione del Tribunale, sostenendo che l’art. 13 della Legge n. 118/1971 non elencasse, tra le condizioni delle malattie, la loro involontarietà. La Corte di Cassazione, infine, ha accolto il ricorso della donna, che ha ottenuto il riconoscimento dell’invalidità civile del 74%, con conseguente attribuzione dell’assegno mensile per invalidi civili parziali.
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