Agevolazioni fiscali Legge 104: attenzione alla dicitura nel verbale, un’omissione può essere fatale

L’IVA agevolata al 4% e la detrazione IRPEF spettano solo se vengono soddisfatti alcuni requisiti. Vediamo quali sono i presupposti imprescindibili.

Il D.M. del 7 aprile 2021 ha apportato delle importanti modifiche all’art. 2 del D.M. 14 marzo 1998, prevedendo delle limitazioni alla fruizione dell’IVA agevolata al 4%.

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Quando spettano IVA al 4% e detrazioni IRFPEF? – InformazioneOggi.it

In particolare, per poter beneficiare dell’agevolazione per l’acquisto di apparecchiature tecniche e informatiche, è fondamentale che i soggetti disabili presentino, in fase di acquisto, una copia del certificato che attesta l’invalidità, rilasciato dalla Commissione medica ASL- INPS oppure dall’ASL competente, e una copia di un valido documento di identità e del codice fiscale.

È, inoltre, necessario che tra l’acquisto del bene per il quale si richiede l’applicazione dell’IVA agevolata al 4% e la disabilità permanente ci sia un collegamento funzionale. Lo strumento tecnico- informatico, infatti, deve servire a migliorare la qualità della vita dell’acquirente e a favorire la sua integrazione all’interno del tessuto sociale.

Se, però, tale collegamento funzionale non dovesse risultare dal certificato di invalidità, è possibile richiedere il rilascio di un’apposita documentazione da parte del medico di famiglia o di uno specialista di fiducia.

In tal senso, il D.M. del 7 aprile 2021 ha introdotto un’importante semplificazione, perché ha eliminato l’obbligo di rivolgersi ad un medico specialista dell’ASL. Tale onere rimane in vigore solo per i verbali emessi prima del 2012.

Ai sensi della Legge n. 35/2012, infatti, il verbale di accertamento dell’invalidità civile rilasciato dalla Commissione deve contenere anche l’eventuale diritto a beneficiare dei vantaggi fiscali. In queste ipotesi, quindi, basta la presentazione del solo verbale.

Detrazione IRPEF al 19%: quali documenti occorrono?

L’attuale normativa in tema di agevolazioni riconosciute a favore dei soggetti disabili stabilisce che la sentenza emessa dal giudice sostituisce, a tutti gli effetti, il verbale di invalidità o handicap eventualmente impugnato in sede giudiziale.

Se, dunque, l’interessato ha presentato ricorso contro il verbale perché lo ha considerato ingiusto e ha vinto, la sentenza ha l’effetto di annullare il verbale e sostituirlo. Di conseguenza, in questa circostanza non può essere emanato un nuovo verbale di invalidità o di handicap da parte della Commissione medica integrata ASL INPS.

Ricordiamo, infine, che, oltre all’IVA agevolata al 4% su una serie di acquisti, gli invalidi hanno anche il diritto di detrarre al 19%, tramite la Dichiarazione dei Redditi, le spese affrontate per comprare ausili e dispositivi che servono ad agevolare l’autonomia quotidiana.

Per accedere all’agevolazione, bisogna presentare una precisa documentazione, oltre alla Dichiarazione dei Redditi. Nel dettaglio, servono la prescrizione del medico di famiglia, la fattura, lo scontrino parlante o il bonifico parlante, da cui emergono la natura del bene e il codice fiscale del contribuente. Questi documenti sono necessari anche in caso di pagamento dilazionato.

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