TFS: l’Agenzia delle Entrate chiarisce come sono considerate le indennità aggiuntive del fondo previdenziale

Quale tassazione si applica alle indennità legate al TFS corrisposto ai dipendenti pubblici? L’Agenzia delle Entrate scioglie ogni dubbio.

Con la risposta n. 425 dell’8 settembre 2023, l’Agenzia delle Entrate ha specificato quale trattamento fiscale spetta alle indennità versate al momento della cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti della Pubblica Amministrazione.

TFS dipendenti pubblici
Esiste uno specifico regime di tassazione per le somme collegate al TFS – InformazioneOggi.it

L’intervento dell’Ente si è reso necessario dopo un interpello del Fondo di Previdenza del MEF, che aveva evidenziato come sul tema ci fossero discordanze tra quanto affermato dalla Corte di Cassazione e la prassi dell’Amministrazione.

Il MEF, infatti, aveva sempre messo in atto le direttive contenute nella Circolare del Ministero delle Finanze Imposte Dirette n. 2 del 5 febbraio 1986, in base alle quali i trattamenti aggiuntivi di fine rapporto erano soggetti a tassazione separata.

Di parere contrapposto, invece, era la Corte di Cassazione che considerava tali somme come indennità equipollenti al TFS, soggette a imposta forfettaria.

Indennità aggiuntiva al TFS dei dipendenti pubblici: il parere dell’Agenzia delle Entrate

Sulla questione è intervenuta l’Avvocatura Generale dello Stato, con nota prot. n. 168969/2023. Ha specificato come le indennità versate ai dipendenti pubblici, dal Fondo previdenziale, al momento della cessazione del rapporto di lavoro sono assimilabili alle indennità equipollenti.

Sono, infatti, una forma di retribuzione differita, alla quale si applica la tassazione separata e non integrale. Non vale, dunque, il principio di riduzione del calcolo dell’imponibile.

Sulla base del parere dell’Avvocatura Generale dello Stato, l’Agenzia delle Entrate ha risolto le controversie relative alla qualificazione delle somme legate al TFS dei dipendenti pubblici.

Nel dettaglio, ha evidenziato che le indennità erogate ai lavoratori della Pubblica Amministrazione al momento della cessazione del rapporto vanno assoggettata a tassazione separata. Sono, inoltre, imponibili per una somma che si calcola diminuendo l’ammontare netto di 309,87 euro per ogni anno di servizio.

Non è, infine, previsto l’accredito di contributi a carico dei dipendenti.

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