Prescrizione di quattordicesima, tredicesima, crediti retributivi e ferie non godute: l’ultima sentenza

Quattordicesima e tredicesima cadono in prescrizione e non sono le uniche somme. Ecco l’ultima sentenza della Cassazione.

L’11 luglio la Cassazione si è pronunciata con riferimento alla prescrizione dei crediti retributivi. La sentenza è la numero 19649.

Quattordicesima e tredicesima cadono in prescrizione
Prescrizione della quattordicesima e della tredicesima – Informazioneoggi.it

Le sentenza della Corte di Cassazione si basa sull’articolo 2977 del Codice Civile. Questo indica la prescrizione di un anno con riferimento al diritto dei prestatori di lavoro per le retribuzioni erogate per periodi inferiori al mese. Ebbene, tale direttiva non vale per i crediti retributivi essendo differenti dalle somme dovute a titolo di indennità sostitutiva per le ferie non godute. Qui il trattamento matura di anno in anno.

Di conseguenza la Cassazione ha stabilito che le somme di riferimento siano assoggettate alla prescrizione presuntiva di tre anni proprio come per la tredicesima e la quattordicesima. Ciò in base all’articolo 2956 numero 1 del Codice Civile. La motivazione è legata al fatto che le retribuzioni sono superiori al mese. Ricordiamo che la prescrizione presuntiva ha un termine molto più breve rispetto alla prescrizione ordinaria. Parliamo di tre anni o di un solo anno mentre quella estintiva può essere, ad esempio, anche di dieci anni.

Prescrizione presuntiva, le somme che cadono in tre anni

La prescrizione si chiama presuntiva perché è ammessa la prova contraria seppure molto difficile da dimostrare. Di conseguenza, tale tipologia di prescrizione incontra gli interessi del debitore. Potrà non pagare o non adempiere ad un obbligo proprio come nella prescrizione ordinaria.

sentenza Cassazione sulla prescrizione
I dettagli della sentenza della Cassazione – Informazioneoggi.it

Come accennato, la recentissima sentenza della Suprema Corte ha incluso nella prescrizione presuntiva di tre anni i crediti retributivi diversificandoli dalle somme dovute a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute. Proprio come quattordicesima e tredicesima i crediti hanno la prescrizione presuntiva di tre anni. Sale a cinque anni, invece, la prescrizione del credito per il Trattamento di Fine Rapporto nonché il diritto all’indennità sostitutiva del preavviso.

Passiamo ora alla spiegazione data con riferimento all’indennità per ferie non godute. Sottolinea la natura mista del trattamento. Una natura sia risarcitoria che retributiva. Ai fini della verifica della prescrizione ha avuto maggiore rilevanza l’aspetto risarcitorio che deve compensare il danno causato dalla perdita del diritto al riposto. Di conseguenza in questo caso di applica la prescrizione decennale ordinaria, senza riduzioni dei tempi.

In più la prescrizione del diritto appena citato decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro. Fa eccezione il caso in cui il datore di lavoro riesca a dimostrare come il diritto alla fruizione sia stato perso dal dipendente non avendolo goduto nonostante un tempestivo invito a farlo da parte del datore stesso. Questa affermazione è legata alla sentenza numero 17643 del 20 giugno 2023.

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