La Legge 104 assicura dei vantaggi ai disabili che vogliono affittare casa? La risposta è scioccante

Gli invalidi possono contare su una serie di sconti e incentivi previsti dalla Legge 104. Essi valgono anche per l’affitto di una casa?

L’obiettivo della Legge 104 è di tutelare i diritti e migliore la qualità della vita ai soggetti affetti da disabilità. A tal fine, sono numerosi i benefici in ambito economico e lavorativo.

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I disabili con Legge 104 hanno agevolazioni sull’affitto della casa? – InformazioneOggi.it

Molti, tuttavia, si chiedono se le agevolazioni siano estese anche ai locatori o agli affittuari disabili. Ci sono, insomma, vantaggi o contratti speciali riservati ai titolari di Legge 104 che decidono di prendere in affitto una casa o di affittarla a terzi?

La normativa di riferimento, purtroppo, non stabilisce agevolazioni specifiche per i soggetti disabili o i loro familiari che intendono affittare un immobile. Come tutte le altre persone, dunque, devono rispettare le regole previste per la stipula dei contratti di locazione. Vediamo quali sono.

Legge 104 e affitto di una residenza: cosa stabilisce la normativa?

I soggetti disabili titolari di Legge 104 che intendono affittare una casa devono firmare un ordinario contratto di locazione.

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Ai soggetti disabili si applicano le normali regole in tema di locazione – InformazioneOggi.it

Le condizioni stabilite in caso di recesso sono quelle che si applicano a tutti i locatori e a tutti gli affittuari, indipendentemente dalla disabilità posseduta.

Di conseguenza, il proprietario della casa può evitare il rinnovo automatico del contratto, avvisando almeno 6 mesi prima l’affittuario. Deve, tuttavia, ricorrere una delle seguenti circostanze:

  • l’intento di riservare l’immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale per se stesso oppure per un familiare fino al secondo grado;
  • il locatore è una persona giuridica, società o Ente pubblico con fini pubblici, sociali, mutualistici, assistenziali, culturali o di culto, e vuole destinare l’abitazione allo svolgimento di tali obiettivi;
  • l’affittuario ha un altro immobile libero e a disposizione nello stesso Comune;
  • l’immobile si trova in un edificio molto danneggiato che necessita di essere ricostruito o messo in sicurezza e la presenza dell’affittuario impedisce lo svolgimento dei lavori;
  • la casa è ubicata presso un edificio che va integralmente ristrutturato oppure demolito, per costruire nuove abitazioni;
  • il conduttore non risiede abitualmente presso l’immobile, senza giustificato motivo;
  • il locatore vuole vendere l’immobile ad un terzo e non ha altri immobili destinati ad uso abitativo oltre quello che funge da casa principale.

Quali sono gli obblighi dell’affittuario?

Per quanto riguarda la possibilità che sia l’affittuario a recedere dal contratto di locazione, anche se si tratta di un soggetto disabile, deve sottostare alle ordinarie regole previste per tutti gli altri inquilini.

Se ci sono gravi motivi, la legge stabilisce che il conduttore può recedere anticipatamente dal contratto in ogni momento, comunicandolo al locatore con un preavviso di 6 mesi.

Dunque, mentre il proprietario può decidere di non rinnovare il contratto di locazione solo in determinate ipotesi, l’affittuario ha diritto di recesso in ogni momento, con l’unico obbligo di preavviso, se sussistono gravi motivi.

I gravi motivi che permettono, a prescindere dalla Legge 104, di recedere dal contratto sono specificati dalla giurisprudenza e prevedono i seguenti casi:

  • si verifica un fatto estraneo alla volontà dell’affittuario;
  • il fatto impeditivo si è verificato dopo la conclusione del contratto;
  • il proseguimento del rapporto di locazione è troppo gravoso, dal punto di vista economico, materiale o psicologico.

Per esempio, rientra tra le ipotesi di recesso giustificato il trasferimento del luogo di lavoro, la perdita del lavoro, l’ampliamento del nucleo familiare, i sopravvenuti problemi di salute. Se, dunque, l’affittuario è una persona disabile, potrebbe motivare il recesso con l’aggravamento delle proprie condizioni sanitarie. Se l’invalidità era già presente al momento della stipula del contratto, tale condizione è idonea solo se c’è un valido motivo sopravvenuto e non se si chiede il recesso solo basandosi sulla disabilità.

Giustificano il recesso in anticipo, infine, anche eventuali problematiche relative all’edificio oppure alle scarse condizioni igieniche dell’ambiente abitativo.

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