Rinnovo permesso di soggiorno: le indicazioni da seguire per non commettere errori

Il rinnovo del permesso di soggiorno prevede il rilascio al cittadino straniero di un nuovo titolo di validità.

Il suddetto non prevede una durata superiore a quella stabilita con il rilascio iniziale.

Rinnovo permesso di soggiorno
Rinnovo permesso di soggiorno – InformazioneOggi

Il rinnovo del permesso deve essere effettuato presso gli uffici postali o in Questura.

In alternativa, è possibile recarsi presso gli istituti di patronato che prestano assistenza gratuita ai cittadini.

Il rinnovo deve avvenire almeno 60 giorni prima della scadenza.

Il suddetto termine è indicativo e in caso di in obbedienza non è applicata una sanzione immediata.

Lo straniero irregolare è quello che possiede un permesso scaduto da più di 60 giorni senza averne richiesto il rinnovo.

Quali sono i diritti dello straniero nella fase di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno?

Lo straniero in fase di rilascio o di rinnovo del permesso può svolgere momentaneamente attività lavorativa come stabilito dall’art. 5 comma 9-bis del TUI.

Tale disposizione riguardante per i richiedenti un permesso per motivi di lavoro è stata, dopo, estesa anche ai richiedenti un permesso per motivi familiari, trattandosi di permessi che comunque inseriscono al lavoro.

Nella casistica di rilascio o rinnovo del permesso il cittadino straniero può fare affidamento sulla piena legittimità del soggiorno e può svolgere attività lavorativa. Quest’ultima è condizione che:

  • la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno è stata fatta dal lavoratore straniero all’atto della pattuizione del contratto di soggiorno, cioè, nel caso di rinnovo, la richiesta deve essere fatta prima della scadenza del permesso, o entro il termine dei sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;
    • sia stata rilasciata dall’ufficio competente la ricevuta che attesta la presentazione della richiesta di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno.

Rinnovo permesso quando non è possibile

Il permesso non è rinnovabile o prorogabile quando si è sospeso il soggiorno in Italia restando all’estero per un periodo continuo di oltre i sei mesi.

Un altro caso in cui non è rinnovabile è quando si permane all’estero per una durata maggiore al periodo di validità del permesso, tranne per motivi gravi come il servizio miliare e simili.

Il rinnovo del permesso viene rifiutato quando mancano i requisiti previsti dalla legge per il rilascio.

Differenza tra proroga e rinnovo

La proroga del permesso riguarda il prolungamento della validità del “vecchio” permesso oltre al termine stabilito inizialmente.

Il rinnovo del permesso di soggiorno prevede il rilascio di un nuovo permesso.

Se hai dubbi o vuoi porre una domanda di carattere previdenziale, fiscale e legge 104, invia qui il tuo quesito.

Lascia un commento


Impostazioni privacy