Legge 104: i vantaggi con l’articolo 3, comma 1 sono incredibili, ma non tutti li conoscono

La Legge 104 stabilisce numerose agevolazioni per i disabili e i loro caregivers. Che differenza c’è tra i commi 1 e 3 dell’art. 3 della normativa?

L’articolo 3, comma 1, della Legge 104 offre la definizione di “persona handicappata”.

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Legge 104 – InformazioneOggi.it

Nello specifico, sancisce che si tratta di “colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”.

La differenza più importante con il comma 3 della stessa norma sta nel fatto che, in quest’ultimo caso, al disabile viene riconosciuta una situazione di gravità.

Di conseguenza, anche i benefici accordati saranno differenti. Scopriamo, dunque, quali misure spettano ai soggetti disabili e quali, invece, esclusivamente ai portatori di handicap grave.

Legge 104: differenze tra il comma 1 e il comma 3 dell’articolo 3

In Redazione è giunto il seguente quesito:

Salve, il diritto di usufruire, per ogni anno di lavoro, di 2 mesi di contributi figurativi per poter andare in pensione in anticipo (per un massimo di 5 anni) spetta anche a chi ha ottenuto il riconoscimento Legge 104/92, art. 3, comma 1, o solo a chi ha l’art. 3, comma 3? A che agevolazioni si può accedere con il riconoscimento dell’art. 3, comma 1, della Legge 104? Grazie.”

Le Commissioni mediche ASL hanno il compito di decidere se un soggetto è un “portatore di handicap” (ai sensi dell’art.3, comma 1) oppure un “portatore di handicap in situazione di gravità” (ai sensi dell’art. 3, comma 3). La differenza è fondamentale, perché in base ad essa vengono riconosciuti i vari benefici.

Sottolineiamo al nostro gentile Lettore che le agevolazioni in ambito lavorativo, come l’accredito dei 2 mesi di contribuzione figurativa per la pensione anticipata, purtroppo, spettano solo ai soggetti all’art. 3, comma 3, della Legge 104 del 1992. È necessario, infatti, una percentuale di disabilità superiore al 74%.

Tali disabili, inoltre, hanno il diritto di richiedere i 3 giorni al mese di permesso retribuito e il congedo straordinario biennale.

Sempre in ambito lavorativo, i portatori di handicap grave e i loro caregivers possono scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio e hanno diritto a non essere trasferiti senza il proprio consenso.

Vantaggi previsti dalla Legge 104, articolo 3, comma 1

I soggetti disabili che hanno ottenuto il riconoscimento del solo comma 1 dell’art. 3 Legge 104 e i loro familiari di cui sono fiscalmente a carico possono usufruire di altre tipologie di agevolazioni. In particolare:

  • rifiuto del lavoro notturno;
  • detrazione IRPEF al 19% per l’acquisto di veicoli nuovi o usati, entro un limite di 18.075,99 euro;
  • IVA agevolata al 4% (invece di quella ordinaria al 22%) sul costo dei veicoli;
  • esenzione permanente dal pagamento del bollo auto;
  • esonero dal versamento dell’imposta di trascrizione al Pubblico Registro Automobilistico.

Per approfondire, leggi il seguente articolo: “Legge 104, riflettori accesi sull’articolo 3 comma 1: bonus e agevolazioni poco conosciute“.

Articolo 3, comma 1: i benefici in ambito sanitario

Con l’art. 3, comma 1, della Legge 104, il disabile o il familiare di cui è fiscalmente a carico possono detrarre in Dichiarazione dei Redditi:

  • le spese mediche generiche e quelle di assistenza specifica;
  • le prestazioni mediche specialistiche, per l’importo eccedente 129,11 euro.

La detrazione al 19%, invece, può essere applicata in maniera integrale per le seguenti spese:

  • trasporto in ambulanza;
  • acquisto di protesi artificiali e di mezzi per deambulare o sollevare il disabile;
  • lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche. In tal caso, si può fruire della detrazione del 50% su un importo massimo di 96 mila euro e del 36% su una cifra massima di 48 mila euro. Queste due detrazioni, tuttavia, sono alternative a quella del 19% sulle spese per acquistare mezzi di sollevamento del disabile;
  • acquisto di apparecchiature tecnico- informatiche per favorire l’autosufficienza e l’integrazione dei disabili (per esempio, computer, modem, tastiera espansa). Per tali beni, è applicata anche l’IVA agevolata al 4%;
  • spese per addetti all’assistenza personale, in caso di non autosufficienza. La spesa detraibile non deve essere maggiore di 2.100 euro ed è richiesto che il beneficiario abbia un reddito non superiore a 40 mila euro.

Detrazioni fiscali per figli a carico

I genitori di figli fiscalmente a carico hanno diritto alle detrazioni fiscali. Per la loro determinazione, si considera un importo fisso e lo si moltiplica per (95.000 – il reddito complessivo dell’interessato) / 95.000. Il coefficiente fisso dipende dall’età e dalle condizioni del figlio a carico. In particolare, spettano:

  • 220 euro, per i figli a carico minori di 3 anni, che salgono a 1.620 euro in caso di handicap;
  • 950 euro per i figli a carico di età pari o superiore a 3 anni, elevati a 1.350 euro se sono portatori di handicap.

Leggi anche: “Legge 104: agevolazioni e bonus con l’articolo 3 comma 2 che non tutti conoscono e perdono permessi e congedo“.

Ulteriori vantaggi con Legge 104, articolo 3, comma 1

Infine, l’art. 3, comma 1, della Legge 104 del 1992 consente di ottenere:

  • la riduzione del 50% sul canone mensile di telefonia fissa;
  • l’esenzione dal ticket sanitario per chi ha un’invalidità di almeno il 66%;
  • un contributo ASL del 20% della spesa sostenuta per l’adattamento dei mezzi di guida;
  • i contrassegni per la circolazione e la sosta;
  • l’accesso alle liste del collocamento obbligatorio.

Se hai dubbi o vuoi porre una domanda di carattere previdenziale, fiscale e legge 104, invia qui il tuo quesito.

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