Disciplinati dai Contratti collettivi nazionali del lavoro (CCNL) gli scatti di anzianità sono un importante elemento della retribuzione.
In pratica, consistono in un aumento dello stipendio e sono erogati per “premiare” il dipendente che svolge la propria attività lavorativa nella stessa azienda.
Solitamente, sono i Contratti di lavoro a definire l’importo dello scatto che dipende anche dal livello di inquadramento, dalle mansioni che il lavoratore svolge e dalle responsabilità del ruolo. Gli scatti di anzianità sono obbligatori e nel caso in cui questa voce dovesse mancare nella busta paga significa che il datore di lavoro non rispetta né un diritto del lavoratore e né del CCNL. Per questo motivo compito del dipendente è controllare se il datore di lavoro li ha correttamente calcolati.
Per prima cosa però capiamo perché il lavoratore ha diritto all’aumento di stipendio. Come detto in precedenza, gli scatti di anzianità servono per premiare i lavoratori che restano nella stessa azienda. Insomma, il datore di lavoro per evitare che un dipendente possa andare via (allettato da un’offerta economia più sostanziosa) eroga un premio fedeltà che però è utile a entrambi. Infatti, il datore continua ad assicurare all’azienda personale esperto, il lavoratore riceve un incentivo economico per restare.
Ricordiamo che gli scatti si calcolano in giorni di calendario considerando sia quelli lavorati, quindi in presenza, sia quelli non lavorati, purché l’assenza fosse per eventi tutelati dalla legge. Fra questi ricordiamo: ferie, permessi retribuiti, malattia, assenze per infortunio, permessi per malattia del figlio, aspettativa per cariche pubbliche (locali o nazionali), permessi legge 104. Invece per quanto riguarda il congedo biennale suggeriamo la lettura del seguente articolo: “Congedo biennale pagato, non sempre è un vantaggio per TFR e scatti di anzianità”.
Inoltre, forse non tutti sanno che lo scatto matura a determinate scadenze definite sempre dal Contratto collettivo nazionale del lavoro. Infatti, alcuni contratti lo prevedono ogni due anni oppure ogni tre e, inoltre, possono anche essere limitati. Per esempio, il CCNL Commercio e terziario – Confcommercio prevede un tetto di 10 scatti triennali. Infine, ci sono anche alcuni contratti di lavoro, come quello dei dirigenti dell’industria, che invece non prevedono scatti di anzianità, se non in particolari condizioni.
Ricordiamo anche che lo scatto di anzianità non matura né in caso di assenze ingiustificate né durante l’aspettativa non retribuita.
I lavoratori dipendenti, tra questi anche i lavoratori domestici, possono controllare in autonomia se gli scatti sono stati correttamente calcolati. La prima cosa da fare, però, è verificare se il proprio CCNL prevede questo elemento. Per conoscere qual è il contratto applicato al proprio lavoro bisogna consultare il contratto di assunzione o l’ultimo cedolino paga. Quindi, conoscendo il proprio livello e l’anzianità di servizio il dipendente stesso può calcolare l’importo dello scatto spettante.
Attenzione, però, ai periodi non maturati che, come detto, sospendono di fatto il conteggio degli scatti e all’eventuale passaggio di livello. Questi variano e, quindi, potrebbero portare a un errore nell’importo indicato nella busta paga. Infine, il dipendente potrà confrontare l’importo calcolato in autonomia con quello presente sul cedolino ed eventualmente chiedere all’azienda la ragione della differenza.
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