Sconto in fattura per le unifamiliari: il fondamentale dettaglio della scadenza da rispettare

I proprietari di villette unifamiliari possono fruire della detrazione del 110% sotto forma di sconto in fattura fino al 31 marzo 2023. 

La manovra fiscale del Governo Meloni ha modificato il Superbonus 110% iniziando dal taglio dell’aliquota già a partire dal 2023.

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InformazioneOggi.it

La Legge di Bilancio dell’anno in corso ha ridotto l’aliquota del Superbonus dal 110 al 90% lasciando la percentuale massima solamente per coloro che hanno presentato la SCIA o la CILA a fine novembre (nel caso dei condomini) oppure che concluderanno i pagamenti dei lavori ammessi al Bonus edilizio entro il 31 marzo 2023 (nel caso delle villette unifamiliari) avendo realizzato il 30% almeno dei lavori entro il 30 settembre 2022. Il Governo non si è fermato qui. Per recuperare soldi da destinare alla Riforma delle pensioni ha emanato pochi giorni fa un Decreto stabilendo il blocco definitivo della cessione del credito e dello sconto in fattura lasciando come unica strada percorribile la detrazione. Questa direttiva vale per tutti i lavori iniziati dal 17 febbraio 2023 in poi (data di entrata in vigore del DL).

Cessione e sconto in fattura potranno continuare ad essere fruibili dai proprietari che hanno presentato la CILA entro il 16 febbraio o parecchi mesi prima con riferimento alle villette unifamiliare. E proprio qui vogliamo soffermarci per approfondire cosa accadrà se entro il 31 marzo 2023 non verranno pagate tutte le spese ammesse al Superbonus 110%.

Sconto in fattura e Superbonus, i dettagli della scadenza

In redazione è giunto un quesito. “Qualora siano sorte contestazioni relative allo sconto in fattura da parte di un fornitore si chiede se pur essendo stati eseguiti i lavori regolarmente entro il 31 marzo 2023 e conseguentemente comunicata l’asseverazione SAL finale, l’impresa esecutrice possa emettere fattura con sconto nel corso del 2023 e cioè dopo la data del 31 marzo 2023“.

La nuova formulazione introdotta dalla manovra fiscale prevede, come accennato, che le persone fisiche che svolgono interventi al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni su villette unifamiliari o su unità immobiliari indipendenti e autonome (con entrata indipendente) presenti in edifici plurifamiliari possano approfittare ancora della detrazione del 110%. Condizione necessaria che al 30 settembre 2022 abbiano effettuato almeno il 30% degli interventi ammessi al Bonus edilizio e che entro il 31 marzo abbiano sostenuto tutte le spese da detrarre con il 110%. Un’opportunità unica dato che nel 2023 per tutti gli altri contribuenti la detrazione è stata fissata al 90%. Non solo, nell’anno in corso le condizioni saranno ancora più stringenti tanto da presumere che l’accesso al Superbonus sarà richiesto da una platea molto esigua.

Attenzione ai pagamenti o si perderà il 110%

Per approfittare della detrazione del 110% la normativa prevede che le spese dei lavori siano pagate entro il 31 marzo 2023. Vige una differenza sostanziale, dunque, tra pagamento degli interventi e fine dei lavori. Tutti i versamenti dovranno essere effettuati entro fine marzo mentre i lavori potranno anche finire successivamente.

I proprietari delle villette, dunque, dovranno pagare prima della materiale esecuzione dei lavori volendo utilizzare la detrazione al 110%. Tale direttiva vale anche per lo sconto in fattura? Se gli interventi non saranno conclusi entro il 31 marzo ma l’impresa o il professionista emetteranno fattura con sconto entro la suddetta data l’aliquota del 110% sarà fruibile?

Secondo quanto stabilito dalla normativa – differenza tra pagamento dei lavori e fine degli interventi – la risposta dovrebbe essere affermativa. Lo sconto in fattura, infatti, è una modalità di pagamento. Tale ipotesi diventa sempre più concreta con riferimento alla circolare dell’AdE numero 23/E del 23 giugno 2022. Lo sconto in fattura è legato alla data di emissione della fattura da parte del fornitore. Se precedente al 31 marzo 2023 darà diritto al 110%.

La risposta al caso del lettore

Il caso avanzato dal lettore è completamente contrario a quanto afferma la normativa. I lavori saranno terminati entro il 31 marzo ma le fatture saranno disposte solo successivamente. Secondo quanto detto finora tale condizione non non dà diritto al 110% del Superbonus.

Le possibilità concesse sono solamente tre ossia

  • aver versato integralmente il corrispettivo dei lavori sulle unifamiliari entro il 31 marzo 2023,
  • aver ricevuto la fattura con esposizione dello sconto integrale entro il 31 marzo 2023,
  • in caso di sconto parziale aver ricevuto entro il 31 marzo la fattura con esposizione dello sconto e procedere con il pagamento della differenza dovuta a saldo.

Se nessuna di queste tre condizioni dovesse essere soddisfatta si potrà dire addio all’aliquota del 110% per tutte le spese ammesse al Superbonus non corrisposte entro il 31 marzo o per le quali la ditta non ha emesso fattura con datazione precedente.

Sostenimento della spesa entro il 31 marzo 2023, questa è la chiave per i proprietari di villette unifamiliari o di unità immobiliari indipendenti e autonome per approfittare della proroga del 110% loro riservata. In caso contrario, non c’è contenzioso che preveda la possibilità di presentare fatture datate successivamente. O almeno non troviamo alcuna puntualizzazione di riferimento nella normativa. I pagamenti devono essere effettuati prima del 31 marzo, i lavori possono terminare anche successivamente.

Se hai dubbi o vuoi porre una domanda di carattere previdenziale, fiscale e legge 104, invia qui il tuo quesito.

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