Trasferimento Legge 104 per dipendenti pubblici: assurdo, in questo caso si rischia di perdere il beneficio

I lavoratori dipendenti che godono della Legge 104 possono ottenere il trasferimento della sede di lavoro. Ma solo a determinate condizioni.

Tra i benefici previsti dalla Legge 104/1992, ci sono una serie di agevolazioni lavorative, per consentire ai disabili gravi e ai loro caregivers di conciliare la vita professionale con i doveri di assistenza.

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In particolare, tali categorie di lavoratori possono usufruire del trasferimento presso la sede di lavoro più vicina alla propria residenza (o a quella del disabile da accudire) e, allo stesso tempo, del non trasferimento senza consenso. Vediamo, dunque, a chi e quando spettano tali misure ed in che modo vanno utilizzate.

Trasferimento Legge 104: cosa prevede la normativa?

Un nostro Lettore ha inviato il seguente quesito:

Salve, sono un dipendente ASL di una provincia del Lazio, ho chiesto di essere trasferito presso l’ASL della mia città di residenza, ma non ho ottenuto alcuna risposta. Ho letto che la Legge 104 non consente il trasferimento da un’amministrazione ad un’altra al difuori dello stesso Comune, ma solo per coloro che lavorano presso le Istituzioni nazionali (come Ministeri e Regioni). È così? Grazie.”

Gli articoli 21 e 33, comma 5, della Legge 104 del 1992 stabiliscono il diritto, per i dipendenti disabili gravi e i loro caregivers, di chiedere il trasferimento presso un luogo di lavoro più vicino alla propria abitazione o a quella del soggetto da assistere. Nello specifico, l’art. 33, comma 5, prevede che il lavoratore beneficiario dei permessi retribuiti può scegliere, “ove possibile”, la sede lavorativa più vicina al domicilio della persona da assistere e, allo stesso tempo, non può essere trasferito altrove senza il suo consenso.

L’art. 21, invece, sancisce che il lavoratore con un’invalidità di almeno il 67% o affetto da minorazioni appartenenti alla prima, seconda o terza categoria della Tabella A, allegata alla Legge n.648 del 10 agosto 1950, assunto presso Enti pubblici come vincitore di concorso, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi a disposizione. Tale priorità si applica anche in caso di trasferimento a domanda.

Non perdere il seguente approfondimento: “Trasferimento Legge 104 nella sede più vicina: è un diritto assoluto? La risposta è sconvolgente“.

I chiarimenti della Corte di Cassazione

In relazione alla natura delle misure appena descritte, è intervenuta la Corte di Cassazione. I giudici, infatti, hanno chiarito che quello al trasferimento nella sede più vicina (e al relativo rifiuto al trasferimento) non è un diritto assoluto ed incondizionato. La locuzione “ove possibile” utilizzata nell’art. 33, comma 5, della Legge 104/1992, infatti, fa intendere che la scelta del lavoratore deve essere bilanciata con le esigenze del datore di lavoro.

Il discorso vale anche per il lavoro pubblico (come nel caso del nostro gentile Lettore), dove il bilanciamento di interessi coinvolge la collettività. Un dipendente, infatti, non può essere trasferito solo perché gode della Legge 104. Innanzitutto, è necessario che nella sede prescelta ci sia un posto “vacante” e che l’Amministrazione abbia intenzione di renderlo “disponibile”.

La Cassazione, poi, ha sottolineato che il diritto di scelta è subordinato al potere organizzativo dell’Amministrazione. Quest’ultima, dunque, a seconda delle proprie esigenze, potrà acconsentire al trasferimento del richiedente e “coprire” il posto vacante.

La Corte di Cassazione, inoltre, ha specificato che non può considerarsi assoluto ed illimitato neanche il diritto del genitore o del familiare che assiste un portatore di handicap, di non essere trasferito presso una diversa sede lavorativa senza consenso. Anche in quest’ipotesi, dunque, bisogna considerare le esigenze economiche e produttive del datore di lavoro, che non può subire ingiustificati pregiudizi.

Leggi anche il seguente articolo: “Legge 104 e divieto di trasferimento: il caregiver è sempre tutelato? I chiarimenti della Cassazione“.

Conclusioni: quando i lavoratori dipendenti possono chiedere il trasferimento?

Per rispondere al quesito del Lettore, chiariamo che i lavoratori dell’ambito pubblico possono richiedere il trasferimento ai sensi della Legge 104 solo all’interno della stessa Amministrazione o Ente di appartenenza. Tale principio è enunciato dalla Circolare n. 90543/7/448 del 26 giugno 1992, emessa dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e si applica anche per i posti vacanti.

Tale limitazione, inoltre, riguarda anche i trasferimenti da un Ente all’altro, come, ad esempio, i Comuni, le ASL e i Ministeri. Nel dettaglio, la Circolare stabilisce che “relativamente al diritto, riconosciuto all’handicappato grave di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, è il caso di precisare che trattasi di diritto da far valere soltanto nell’ambito della medesima Amministrazione o Ente di appartenenza”. La disciplina, dunque, si applica anche per il Lettore, in quanto dipendente ASL.

Se hai dubbi o vuoi porre una domanda di carattere previdenziale, fiscale e legge 104, invia qui il tuo quesito.

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