La dimora temporanea obbliga al pagamento dell’IMU anche sulla prima casa? La risposta non è scontata

La dimora temporanea, a volte, è necessaria per il congedo straordinario. Comporta il pagamento dell’IMU anche sull’immobile finora utilizzato come prima casa?

Uno dei requisiti per poter beneficiare del congedo straordinario biennale, per assistere un familiare affetto da disabilità grave, è la convivenza.

dimora temporanea
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Per questo motivo, in alcuni casi, il caregiver è costretto a trasferire la residenza nel Comune del disabile bisognoso di cura. Ma, in tali ipotesi, qual è la disciplina normativa relativa al versamento dell’IMU? Bisogna iniziare a pagarla anche sull’immobile finora usato come prima casa? Scopriamo cosa prevede la legge.

Consulta anche il seguente approfondimento: “Congedo 104 per dipendenti pubblici e privati, quando la residenza temporanea è l’unica soluzione“.

Dimora temporanea: quando è necessaria per il congedo straordinario?

In Redazione è giunto il seguente quesito:

Buongiorno, sono un impiegato pubblico e necessito di assistere mia madre, titolare di 104 ed invalidità grave, in un Comune diverso da quello in cui ho la residenza. Ho contattato l’Ufficio tributi del mio Comune, per avere delucidazioni in merito al pagamento dell’IMU per il periodo dell’eventuale dimora temporanea presso altro Comune per assistere familiare invalido. L’Ufficio mi ha confermato che la tassa è dovuta, perché mancherebbe il requisito della dimora effettiva nel luogo di residenza. Potreste darmi delucidazioni? Grazie.

Uno dei dubbi più ricorrenti tra i caregivers riguarda la circostanza di dover pagare l’IMU sull’immobile in cui si ha la residenza anche nel caso in cui, per assistere un familiare disabile grave, si è costretti a trasferire momentaneamente la propria residenza nel Comune dove si trova l’ammalato. 

Se, dunque, si ha la dimora temporanea presso un altro Comune, bisogna pagare l’IMU sulla casa di proprietà? La legge, al riguardo, non lascia dubbi. 

Dimora temporanea: che cos’è? 

I lavoratori dipendenti che prestano assistenza a parenti con handicap grave, hanno diritto ad usufruire di un periodo di aspettativa retribuita dal lavoro della durata biennale. A tal fine, tuttavia, la Legge richiede la convivenza tra caregiver e assistito. 

Questo requisito può essere soddisfatto anche tramite la cd. dimora temporanea. Essa consiste nella permanenza, per almeno 4 mesi e per un massimo di 12, presso un determinato Comune, previa iscrizione nel Registro dei residenti temporanei. Al termine dei 12 mesi, lo status di residente temporaneo si interrompe e si viene considerati residenti a tutti gli effetti. La dimora temporanea, infatti, non può essere prorogata. 

L’iscrizione nell’apposito Registro è molto semplice. È sufficiente recarsi presso il Comune in cui si trova il disabile e si ha intenzione di risiedere momentaneamente, ed inoltrare la richiesta di iscrizione con un documento di riconoscimento.

Le regole per il pagamento dell’IMU

L’IMU è il tributo comunale da versare sulla proprietà di beni immobiliari in cui non si ha la residenza. 

Per capire se la concessione della dimora temporanea comporta la perdita della possibilità di non pagare la tassa sulla prima casa, bisogna distinguere le ipotesi in cui c’è il cambio della residenza da quelle per le quali tale circostanza non interviene. 

Se ci si iscrive nel Registro della popolazione temporanea del Comune dove vive il familiare disabile e, allo stesso tempo, si mantiene la residenza nella propria casa di proprietà, non si pone alcun problema e bisogna continuare a non pagare l’IMU. 

Se, invece, si cambia la residenza dalla casa di proprietà, su quest’ultima bisognerà pagare necessariamente l’IMU. 

Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo: “IMU: si paga anche per la residenza temporanea ai fini della Legge 104? La risposta è inaspettata“.

Conclusioni

L’IMU è un imposta che, attualmente, va pagata solo sugli immobili di proprietà che non fungono da prima casa. Di conseguenza, se si richiede la dimora temporanea e ci si iscrive nel Registro della popolazione temporanea presso il Comune in cui vive il familiare disabile da assistere, ma, contemporaneamente, si mantiene la propria residenza nella casa di proprietà, l’IMU non è dovuta.

Chiariamo al nostro gentile Lettore, dunque, che può continuare a non pagare l’IMU sull’immobile di residenza, anche per il periodo in cui ottiene la dimora temporanea presso il Comune nel quale risiede la madre da accudire. 

Se hai dubbi o vuoi porre una domanda di carattere previdenziale, fiscale e legge 104, invia qui il tuo quesito.

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