Aumentano le pensioni da marzo con la rivalutazione 2023: l’INPS pubblica gli importi effettivi

Con la circolare n. 20 dello scorso 10 febbraio, l’Inps annuncia l’aumento degli assegni pensione per tutti.

L’Istituto darà luogo alla rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali, sulla scorta di quanto all’ultima manovra 2023, nel prossimo mese di marzo. Insieme con l’assegno del mese prossimo saranno anche pagati gli arretrati riferiti ai mesi di gennaio e febbraio. Ben sappiamo quanto in questo periodo siano di rilievo i temi dell’inflazione, dell’aumento dei prezzi e del rischio di erosione del potere di acquisto e dei risparmi per milioni di famiglie.

Aumento pensioni
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Perciò non può che essere una buona notizia la recentissima circolare Inps, pubblicata il 10 febbraio scorso ed avente ad oggetto la rivalutazione delle pensioni, ovvero quel meccanismo per cui, annualmente, l’ammontare degli assegni pensionistici viene rivalutato sulla scorta dell’indice medio dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Dunque le pensioni sono via via adeguate all’incremento dell’inflazione che, com’è noto, ultimamente è salita in modo consistente.

Ebbene l’ammontare rivalutato dei trattamenti previdenziali di entità maggiore di 4 volte il trattamento minimo sarà effettivamente versato con la mensilità del prossimo marzo, insieme con gli arretrati delle mensilità di gennaio e febbraio 2023.

Vediamo dunque un po’ più da vicino le caratteristiche della circolare n. 20 del 10 febbraio 2023, che peraltro include anche una utile tabella riepilogativa delle fasce di importo aggiornate. I dettagli.

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Rivalutazione pensioni 2023: alcuni chiarimenti sulla perequazione e sulla sua finalità

Come accennato, l’istituto di previdenza con la circolare n. 20 del 10.02.2023 ha tolto ogni dubbio circa la data di pagamento dell’importo rivalutato dei trattamenti pensionistici superiori a 4 volte il minimo. Il documento infatti spiega le modalità di rinnovo delle pensioni di ammontare maggiore di 4 volte il trattamento minimo per l’anno in corso, a seguito delle novità dell’articolo 1, comma 309, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 – l’ultima legge di Bilancio.

Siamo innanzi alla cosiddetta perequazione, ovvero quel termine che individua la rivalutazione dell’importo pensionistico correlato all’andamento dell’inflazione. In buona sostanza il meccanismo prevede che l’importo delle prestazioni pensionistiche sia adeguato all’incremento del costo della vita come indicato dall’Istat.

Lo scopo è piuttosto evidente: il legislatore vuole per questa via proteggere il potere d’acquisto del trattamento previdenziale, qualsiasi esso sia. Infatti l’adeguamento o rivalutazione pensioni deve essere compiuto su tutti i trattamenti previdenziali versati dalla previdenza pubblica e dunque:

  • sui trattamenti versati dall’assicurazione generale obbligatoria – AGO e dalle correlate gestioni dei lavoratori autonomi;
  • sui trattamenti versati dai fondi rispetto ad essa sostitutivi, esonerativi, esclusivi, integrativi ed aggiuntivi.

Perciò nessun dubbio a riguardo: rientrano nelle prestazioni rivalutate periodicamente sia le pensioni dirette (es. pensione di vecchiaia, pensione anticipata) sia quelle indirette (pensione ai superstiti), e questo al di là del fatto che dette prestazioni siano o meno integrate al trattamento minimo.

Rivalutazione pensioni 2023: la circolare INPS n. 135 dello scorso 22 dicembre

Non dimentichiamo inoltre che la perequazione delle pensioni e le attività a essa collegate si concretizzano di solito prima della fine di ogni anno. E questo per un motivo ben preciso, ovvero permettere ai beneficiari di incassare, all’inizio dell’anno posteriore, gli importi rivalutati nella misura disposta dalle norme in materia.

Dette operazioni sono state dettagliate con la circolare dell’istituto di previdenza n. 135 del 22 dicembre scorso. Infatti come specificato nel sommario del documento citato, Inps intende con esso descrivere i criteri e le modalità applicative della rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali e il meccanismo dei correlati pagamenti, ma anche le modalità gestionali delle prestazioni di accompagnamento a pensione per l’anno in corso.

Questa circolare è importante anche perché con essa l’Inps aveva colto l’occasione per segnalare che il disegno di legge di Bilancio per l’anno 2023, all’esame del Parlamento alla data nella quale veniva operata la rivalutazione delle pensioni, includeva anche interventi mirati a rimodulare le modalità di assegnazione della rivalutazione pensioni per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici maggiori di 4 volte il trattamento minimo.
Conseguentemente, allo scopo di impedire il versamento di somme potenzialmente indebite, la rivalutazione in oggetto era prevista dall’istituto di previdenza a favore dei soli beneficiari il cui ammontare cumulato di pensione non fosse maggiore al limite di 4 volte il trattamento minimo, in pagamento nell’anno passato – e corrispondente ad euro  2.101,52.

Infatti l’istituto, dal primo gennaio 2023, ha assegnato ai soli beneficiari che abbiano conseguito in pagamento, nell’anno passato, rate di pensione per un ammontare al di sotto o pari al limite di 4 volte il trattamento minimo pari a 2.101,52 euro la rivalutazione integrale, nella misura del 100%, delle pensioni e delle prestazioni assistenziali. Si tratta delle istruzioni di cui alla circolare Inps n. 135, pubblicata come detto prima del varo dell’ultima manovra.

Conclusioni

I pensionati che incassano un trattamento pensionistico maggiore di 4 volte il trattamento minimo conseguiranno così nel cedolino di marzo cifre maggiori perché appunto inclusive degli arretrati legati all’ultimo bimestre gennaio-febbraio, non ancora versati.

L’istituto di previdenza, con la circolare n. 20 di alcuni giorni fa, ha pubblicato altresì la tabella delle fasce aggiornate di importo dei trattamenti e le modalità di rivalutazione per l’anno in corso, appunto rendendo noto che dalla mensilità di marzo 2023 sarà versato l’ammontare rivalutato per i trattamenti pensionistici di importo più alto di 4 volte il trattamento minimo.

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