Detrazione spese mediche ed eredi: cosa accade in caso di decesso

La normativa fiscale italiana raccoglie numerose agevolazioni tra cui la detrazione delle spese sanitarie. Approfondiamo i particolari.

L’Agenzia delle Entrate regola annualmente le detrazioni delle spese nel 730, include quelle mediche. Scopriamo aspetti generali e una precisazione per il 2023.

detrazioni spese mediche
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Nella dichiarazione dei redditi è possibile portare in detrazione numerose spese. Citiamo le spese veterinarie, funebri, sportive, scolastiche, universitari e le spese mediche. Oggi approfondiremo quest’ultime per ricollegarci ad un interpello dell’Agenzia delle Entrate del 6 febbraio 2023 numero 192. Ma andiamo per gradi iniziando a capire i particolari della detrazione delle spese mediche. La percentuale è del 19% e potrà essere applicata unicamente se il pagamento è effettuato con mezzi di pagamento tracciabili – bancomat, bonifici, carte di debito, assegni bancari e circolari – a meno che si acquistino medicinali o dispositivi medici o si paghino prestazioni sanitarie in strutture pubbliche o private convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale. La documentazione che attesta la spesa dovrà essere conservata accuratamente per i cinque anni successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi relativa ai pagamenti.

Detrazione spese mediche, cosa sapere

Fatture, ricevute fiscali, scontrini parlanti (con codice fiscale) sono indispensabili per poter accedere alle detrazioni fiscali. Le spese possono essere effettuate per il richiedente o i familiari a carico (coloro che hanno un reddito inferiore a 2.840,51 euro oppure 4 mila euro se minore di 24 anni).

Abbiamo già accennato alla percentuale della detrazione, pari al 19%. Ora aggiungiamo che si possono portare in detrazione le somme eccedenti l’importo di 129,11 euro. Significa che la detrazione spettante si calcola trovando la differenza tra la spesa sostenuta e la franchigia di 129,11 euro e applicando il 19% sul risultato. Solo alcune spese di persone disabili possono essere interamente portate in detrazione. Per importi superiori a 77,47 euro, poi, si dovrà applicare sulle fatture esenti da IVA l’imposta di bollo pari a due euro. Si potrà detrarre se a carico del cliente e posta a parte sulla fattura.

Quali spese si possono detrarre

Le spese da detrarre si riferiscono a

  • prestazioni da parte di un medico generico,
  • prestazioni specialistiche,
  • acquisto di medicinali da banco dietro ricetta medica,
  • analisi, ricerche, indagini radioscopiche, terapie,
  • prestazioni chirurgiche,
  • trapianti di organo,
  • ricoveri per degenze o collegati a interventi chirurgici,
  • cure termali,
  • acquisto o affitto di dispositivi medici e attrezzature sanitarie.

In più si possono detrarre le spese relative ad interventi di assistenza specifica ossia l’assistenza infermieristica e riabilitativa, le prestazioni rese da personale qualificato per l’assistenza diretta alla persona, per coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, da educatori personali e da personale qualificato addetto ad attività di animazione e terapia occupazionale.

In relazione alle spese per farmaci si possono detrarre gli importi per l’acquisto di specialità medicinali, farmaci e medicinali omeopatici acquistati in farmacia oppure nei supermercati se rientranti tra i farmaci da banco o da automedicazione. La ricetta non è necessaria per acquisti online da rivenditori autorizzati.

Familiari non a carico, quando la detrazione è possibile

Si possono detrarre le spese mediche di familiari non a carico se relative a patologie che danno diritto all’esenzione. L’importo massimo da considerare (la parte di spesa che non ha trovato capienza nell’IRPEF) è di 6.197,48 euro per anno. Quando il soggetto con patologia non compila la dichiarazione dei redditi allora sarà il familiare che ha corrisposto l’importo a portare la spesa in detrazione nella propria dichiarazione. L’unico accorgimento è aggiungere alla documentazione la prova che la patologia di cui è affetto il familiare rientra nella lista di quelle che danno diritto all’esenzione.

Rateizzazione spese mediche e detrazioni agli eredi

Concludiamo con un recente interpello che pone fine ad un dubbio, in caso di rateizzazione delle spese mediche e decesso dell’interessato chi eredita le detrazioni? L’interpello di riferimento è il numero 192 del 6 febbraio 2023. L’Agenzia delle Entrate risponde alla domanda di una donna fornendo chiarimenti sul trasferimento agli eredi delle rate di detrazione residue non ottenute da marito defunto.

Il caso fa riferimento ad un uomo che nel 2020 ha sostenuto un intervento chirurgico per poi scegliere di ripartire la detrazione in quattro quote annuali di pari importo. La prima rata è stata indicata durante la presentazione del Modello Redditi Persone fisiche 2021. L’uomo è poi deceduto e la moglie ha chiesto all’AdE se fosse possibile il trasferimento delle rate residue ai figli.

L’Agenzia risponde ricordando che le detrazioni spettano per la parte eccedente la franchigia di 129,11 euro e sono pari al 19%. Rientrano tra le spese ammesse anche quelle riguardanti interventi chirurgici – come già accennato. Se tali spese dovessero superare, però, i 15.493,71 euro annui allora l’importo potrebbe essere suddiviso in quattro quote annuali di pari importo in modo tale che il contribuente possa beneficiare interamente dell’agevolazione fiscale per un’onere sostenuto rimasto a carico. Queste le direttive seguite dall’uomo in questione ma cosa accade in caso di decesso?

La conclusione dell’interpello dell’AdE

Nell’ipotesi del decesso del richiedente la ripartizione in quattro quote annuali, l’erede che dovrà presentare la dichiarazione dei redditi per conto del defunto potrà detrarre in un’unica soluzione le rate residue. L’istante dovrà indicare le somme spettanti ancora all’uomo deceduto per poter beneficiare in un’unica soluzione della detrazione d’imposta. La Legge, infatti, non prevede la trasmissione della detrazione per spese mediche non fruita agli eredi che è concessa invece con riferimento alle spese di recupero del patrimonio edilizio (articolo 16 bis, comma 8 del TIUR).

Se hai dubbi o vuoi porre una domanda di carattere previdenziale, fiscale e legge 104, invia qui il tuo quesito.

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