Superbonus: è possibile il cambio della ditta durante i lavori? La risposta è inaspettata

Che succede se si cambia la ditta che ha l’appalto per il Superbonus? C’è il rischio di perdere le agevolazioni fiscali?

Nella maggior parte dei casi, i committenti, per l’esecuzione dei lavori di Superbonus, si rivolgono al cd. General Contractor.

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È, dunque, quest’ultimo che si occuperà della realizzazione delle opere e della stipulazione dei contratti con i vari professionisti, nel rispetto di tutti gli adempimenti edilizi e fiscali. Cosa succede, però, nel caso in cui la ditta sia inadempiente o nel caso in cui i lavori non vengano eseguiti correttamente? Si rischia di perdere le agevolazioni economiche? Analizziamo la disciplina normativa e scopriamo in che modo si può ovviare a tali disagi.

Per maggiori informazioni, consulta il seguente articolo: “Superbonus: chi è, cosa fa e a cosa serve il General Contractor? Dubbi e criticità per sfruttare tutti i vantaggi“.

Superbonus: quando è consentita la modifica del General Contractor?

In Redazione è arrivato il seguente quesito:

Buongiorno, vorrei chiedere alcune informazioni. Nel condominio in cui abito abbiamo stipulato un contratto con un General Contractor, a seguito di un preventivo da parte di un ufficio tecnico incaricato. Sono state aperte tutte le pratiche inerenti al Superbonus 110% e al Sismabonus, entro i termini stabiliti per il 2022.

Ad oggi, il contratto stipulato con il General Contractor non prevede né date di inizio né date di fine dei lavori; il General Contractor, inoltre, non ha garanzie economiche sufficienti per portare a termine i lavori né la capacità tecnica. Io e gli altri condomini siamo intenzionati ad affidare l’incarico ad un altro General Contractor che abbia le potenzialità sia economiche che tecnico- pratiche per eseguire i lavori.

È possibile sostituire il General Contractor? La prima azienda può chiedere i danni per il mancato lavoro, pur essendo consapevoli di essere inadempienti? Può l’Agenzia delle Entrate avviare o chiedere delle verifiche al General Contractor? Grazie mille.”

Il cambiamento della ditta durante lo svolgimento degli interventi edilizi di Superbonus non causa alcun disagio ai lavori. È, infatti, sempre ammesso il subentro di una ditta diversa nel cantiere. Va, però, presentato al Comune uno specifico modulo per comunicare la modifica dell’impresa esecutrice. Questo adempimento è necessario per preservare la regolarità della CILAS e, dunque, non perdere i benefici economici.

Di conseguenza, la variazione della ditta non comporta problemi alla fruizione della detrazione.

Il discorso, invece, è diverso nel caso prospettato dal nostro Lettore e, cioè, se il contratto viene rescisso perché il General Contractor è inadempiente o non rispetta le tempistiche stabilite.

Con il cambio del General Contractor si rischia di perdere la detrazione?

È possibile cedere il contratto d’appalto ad un diverso General Contractor, quando l’originario non adempie? Come abbiamo già specificato, dal punto di vista legislativo, non sorgono problemi (se, ovviamente, si provvedere ad aggiornare la CILAS). Le controversie, tuttavia, riguardano la circostanza che gli interventi non sono stati realizzati, o sono stati realizzati in maniera errata.

In tal caso, infatti, occorrerà apportare delle modifiche e, dunque, alla fine, la cifra per ultimare tutti i lavori sarà maggiore di quella dichiarata nell’asseverazione. Il tecnico, infatti, nella sua relazione non potrà qualificare gli interventi per sopperire agli errori della prima ditta come interventi necessari.

Dunque, cosa succede? Se la spesa non corrisponde a quella iniziale, la parte eccedente è, purtroppo, esclusa dall’agevolazione, al pari delle eventuali cifre che superano il massimale stabilito. In altre parole, non sarà possibile ottenere il Superbonus sull’intera somma sostenuta (i lavori devono essere portati a termine in ogni caso, altrimenti si perde anche la quota di detrazione già ceduta).

Ci sarà, dunque, un danno economico inevitabile, fermo restando la possibilità di agire legalmente nei confronti della prima ditta.

Non perdere il seguente approfondimento: “Superbonus e General Contractor: sostituire o riaprire la pratica“.

Superbonus: quando è necessario il mandato senza rappresentanza?

Per affidare i lavori del Superbonus ad un General Contractor, le parti devono concludere non solo un contratto di appalto ma anche un mandato, in particolare un mandato senza rappresentanza. Grazie ad esso, infatti, il General contractor agisce “in nome proprio” ma “per conto” del committente. Solo in questo modo potrà compiere tutte le operazioni derivanti dal contratto di appalto stipulato con il committente.

Anche l’Agenzia delle Entrate, tramite le risposte alle istanze di interpello n. 254 e 261 del mese di aprile 2021, ha sottolineato la necessità della stipula del mandato senza rappresentanza tra il committente ed il General Contractor. Solo per mezzo di tale atto, infatti, è possibile il rispetto di tutti gli adempimenti (dalla progettazione alla realizzazione) del Superbonus.

Novità attestato SOA dal 1° gennaio 2023

Dal 1° gennaio 2023, vige l’obbligo dell’attestato SOA, per ottenere le agevolazioni fiscali per il Superbonus e per gli altri bonus edilizi, per lavori eccedenti i 516 mila euro.

L’attestazione SOA è, dunque, necessaria per le imprese che hanno intenzione di partecipare alle gare d’appalto e subappalto per l’esecuzione di lavori pubblici; serve, infatti, a dimostrare, in sede di gara, l’idoneità dell’impresa a svolgere opere pubbliche di lavori con importo a base d’asta maggiore di 150 mila euro.

In altre parole, si tratta di una documentazione che prova il possesso, da parte dell’impresa di costruzione, di tutti i presupposti prescritti dalla disciplina dei Contratti Pubblici di lavori.

L’attestato SOA, invece, non è richiesto per:

  • i lavori già in esecuzione alla data di entrata in vigore della normativa (ossia della Legge n. 51 del 20 maggio 2022);
  • i contratti di appalto o subappalto che hanno data certa (ai sensi dell’ 2703 del Codice Civile) antecedente a quella di entrata in vigore della Legge.

Se hai dubbi o vuoi porre una domanda di carattere previdenziale, fiscale e legge 104, invia qui il tuo quesito.

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