Invalidità civile con omologa: di cosa si tratta? Sono in molti a non saperlo

Le persone affette da una disabilità fisica, intellettiva o con una patologia grave possono richiedere l’invalidità civile.

Per l’accertamento del requisito la persona deve presentarsi davanti a una commissione medica che riconoscerà anche una percentuale di invalidità.

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InformazioneOggi

Qualora la visita avesse un esito negativo (ovvero non fosse riconosciuta la malattia) oppure la percentuale fosse troppo bassa, al soggetto spetta la possibilità di fare un ricorso. In pratica, chiedere a un giudice l’omologa dell’invalidità civile e di tutti i benefici che ne consegue.

Invalidità civile con omologa: di cosa si tratta? Sono in molti a non saperlo

Per prima cosa è bene ricordare che non tutte le malattie danno diritto all’invalidità. Inoltre, queste devono influire sulle capacità lavorative della persona oltre che peggiorare la situazione le attività di vita quotidiana.

Per ottenere il riconoscimento dell’invalidità civile, come detto in apertura, la persona con disabilità deve ‘passare’ una visita presso la commissione medica ASL o INPS (per alcune regioni). Da pochi mesi la procedura per presentare la domanda è cambiata: ora anche medici e patronati possono inviarla direttamente.

Qualora la visita avesse esito negativo o la percentuale di invalidità sia troppo bassa, la persona disabile ha diritto a fare ricorso presso il Tribunale civile, sezione Lavoro.

In pratica, il ricorso serve a ottenere l’omologa dell’accertamento del requisito sanitario che potrà avvenire solo se il giudice e il perito tecnico giungano alle stesse conclusioni positive. Di conseguenza, il decreto di omologa sostituisce il verbale della commissione medica. In seguito, al soggetto con disabilità sarà riconosciuta non solo la giusta percentuale di invalidità ma anche gli arretrati.

Il diritto agli arretrati spetta dal momento in cui il richiedente ha fatto domanda ed entro 12 giorni dalla notifica del decreto di omologa. Il pagamento sarà effettuato dall’INPS e quindi sarà l’istituto di previdenza sociale a procedere in tal senso: in caso di mancato pagamento si aprirà un giudizio distinto.

Due sono le tutele per l’accertamento dell’invalidità civile: la prima, giudiziaria, riguarda la fase sanitaria, mentre la seconda amministrativa, è relativa alla parte economica.

Tutela giudiziaria

Il ricorso del verbale di invalidità della commissione medica può essere effettuato entro 6 mesi dalla comunicazione. È possibile anche proporre al giudice una istanza di accertamento tecnico preventivo. Si tratta di una verifica delle condizioni sanitarie della persona con disabilità per valutare la legittimità del ricorso.

Invece, nel caso in cui siano trascorsi più di 6 mesi sarà possibile presentare una nuova domanda per l’invalidità civile, con lo stesso procedimento. In questo caso, però, la persona con disabilità potrà rivolgersi a un avvocato, purché esperto in diritto previdenziale. Sarà lui a inviare la domanda per il ricorso giurisdizionale.

L’accertamento sarà affidato a un consulente tecnico d’ufficio (CTU) assistito da un medico dell’INPS. La consulenza dovrà durare 30 giorni e al termine eventualmente si potrà contestare la decisione del consulente. In questo caso, si apre un nuovo giudizio e il ricorso sarà deposto

In caso contrario, ovvero se non ci sono contestazioni, il giudice prepara il decreto di omologazione dell’accertamento: questo non potrà essere né modificato né impugnato.

Tutela amministrativa

Il ricorso amministrativo è ammesso solo per la revoca o il rigetto dei benefici economici relativi ai requisiti di reddito, cittadinanza e alla residenza. Nello specifico, ciò succede se la persona con disabilità non possiede più i requisiti per ottenere il beneficio oppure sono modificati.

In questo caso per presentare il ricorso amministrativo bisogna collegarsi con il sito dell’INPS perché la procedura è prettamente telematica. La procedura può essere effettuata direttamente dalla persona con disabilità accedendo alla sezione “Ricorsi online”.  Inoltre, ci si potrà rivolgere anche ai patronati oppure a CAF.

Ricevuto il ricorso, l’istituto previdenziale valuterà la presenza di eventuali condizioni per erogare le prestazioni anche se in precedenza aveva rigettato la richiesta. In caso positivo, si avranno diritto agli arretrati relativi ai mesi in cui la prestazione era sospesa.

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