Legge 104, comma 3: scatta la sospensione della patente di guida? La risposta è inaspettata

I portatori di handicap che godono dei vantaggi della Legge 104, comma 3, possono guidare autonomamente oppure no?

I beneficiari della Legge 104 possono mettersi alla guida di un’automobile?

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InformazioneOggi.it

Ebbene, la legge consente ai portatori di handicap di continuare a possedere la patente di guida. Non esiste, dunque, una norma che vieta ai soggetti che hanno un’invalidità totale e permanente di guidare un veicolo in autonomia. Attenzione, però, perché le situazioni vanno analizzate caso per caso e, dunque, potrebbero esserci delle differenziazioni, sulla base delle patologie possedute.

La decisione finale sull’idoneità al possesso della patente di guida spetta alla specifica Commissione medica; a stabilirlo è il Ministero della Salute. Se, dunque, la malattia dovesse essere considerata compatibile con la guida, il titolare della Legge 104 può farlo senza problemi.

Non perdere il seguente approfondimento: “Esenzione bollo auto legge 104/92 anche con patente scaduta? Ecco come funziona“.

Legge 104: quando è incompatibile con la facoltà di guidare?

Il Ministero della Salute sottolinea che ci sono delle patologie considerate altamente pericolose, perché possono compromettere la possibilità di guidare qualsiasi veicolo. L’elenco è contenuto nell’art. 320 app. Titolo IV del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada ed include:

  • patologie cardiovascolari;
  • diabete;
  • malattie endocrine;
  • disturbi del sistema nervoso;
  • epilessia;
  • malattie psichiche;
  • uso di sostanze psicoattive (come farmaci, alcool e sostanze stupefacenti);
  • malattie del sangue;
  • disturbi dell’apparato urogenitale.

A chi sono riservate le cd. patenti speciali?

In passato, i soggetti disabili beneficiari della Legge 104 dovevano possedere patenti speciali di categoria F.

Attualmente, però, questa tipologia di patente è stata abolita. Da qualche anno, infatti, i disabili possono guidare senza alcun problema il proprio autoveicolo, grazie alle patenti speciali A, B, C o D.

Il rilascio di queste certificazioni è subordinato al superamento di un’apposita visita medica svolta dalla Commissione medica locale, diretta a valutare l’idoneità psicofisica del richiedente. Il disabile è tenuto a presentare, durante la visita, la documentazione medica che attesti la propria condizione di salute e un valido documento di riconoscimento.

Se, poi, il richiedente possiede già una patente di guida “classica”, ha la facoltà di tramutarla in una patente speciale per i possessori di Legge 104. Il certificato di idoneità della Commissione medica è valido per 90 giorni; trascorso tale periodo, dunque, non sarà più possibile richiedere l’emissione della patente di guida. Su tale certificato, inoltre, la Commissione medica deve specificare i mezzi che il disabile è in grado di guidare.

Dopo la concessione del riconoscimento dell’idoneità e del foglio rosa, il richiedente può esercitarsi con la guida e, infine, sostenere gli esami teorici e pratici, con le autovetture adattate.

La nuova patente di guida deve contenere anche l’elenco degli adattamenti prescritti, come, ad esempio, il cambio automatico, l’acceleratore sul volante oppure il freno a lungo braccio. Se il veicolo è sprovvisto degli adattamenti indicati, il disabile non potrà guidarlo.

Consulta anche il seguente articolo: “Patente speciale, come ottenerla e come funziona: esami, rinnovi e aspetti da sapere“.

Il rinnovo della patente speciale per i titolari di Legge 104

La patente di guida speciale è valida per 5 anni. In caso di malattie o disturbi invalidanti che possono degenerare, tuttavia, il periodo di validità può anche essere inferiore a 5 anni.

Se, infatti, la malattia può peggiorare col passare del tempo, la Commissione medica può anche decidere che il guidatore sia sottoposto a nuova visita di controllo. La domanda di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.

Quando, invece, la patologia è stabilizzata, il rinnovo della patente speciale può avvenire anche presso il medico monocratico , senza sostenere una nuova visita dinanzi la Commissione medica locale. In tale ipotesi, però, la scadenza della patente speciale è la stessa di quella stabilita per le patenti tradizionali. Nello specifico, 10 anni fino a 50 anni di età, 5 anni fino a 70 anni di età, 3 anni fino a 80 anni di età e 2 anni oltre gli 80 anni di età.

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