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Economia

Legge 104 e invalidità civile: attenzione, sono differenti ma in molti le confondono e perdono bonus e agevolazioni

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La Legge 104 e l’invalidità civile danno entrambe accesso a numerosi benefici ed agevolazioni. Tuttavia, si tratta di situazioni diverse.

La Legge 104 e l’invalidità civile sono semplicemente cumulabili od entrambe indispensabili per ottenere i sussidi previsti dalla normativa?

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In molti, purtroppo, confondono ancora invalidità e handicap. Si tratta di status differenti ed, inoltre, solo il riconoscimento della condizione di handicap consente di fruire dei benefici della Legge 104. Cerchiamo, dunque, di fare chiarezza e di illustrare quali sono le diversità tra le due condizioni.

Non perdere il seguente approfondimento: “La Legge 104 è compatibile con altre forme di sostegno economico? La risposta non è scontata“.

Legge 104 e invalidità civile: le principali differenze

Non per tutti sono chiare le differenze che intercorrono tra la Legge 104 e l’invalidità civile. Innanzitutto, l’accertamento di tali condizioni è affidato a diverse Commissioni mediche.

Nonostante la Commissione a cui spetta la visita di prima istanza sia di competenza dell’ASL, per ciascun accertamento, ogni Commissione ha una composizione differente. Inoltre, a seconda della visita medica, il richiedente deve presentare specifica domanda.

Lo stesso certificato medico, invece, è utile per l’inoltro di domande relative ad accertamenti differenti. Ad esempio, invalidità civile e handicap oppure disabilità e handicap.

In particolare, le Commissione mediche dell’ASL si occupano dei seguenti accertamenti:

  • invalidità civile;
  • handicap;
  • disabilità.

Volendo riassumere la principale differenza tra invalidità civile ed handicap, potremmo affermare che l’invalidità civile riguarda l’accertamento finalizzato al riconoscimento di una percentuale specifica per la tipologia e la gravità della patologia.

L’handicap, invece, si riferisce alle problematiche di integrazione sociale, legate alla patologia o alla menomazione di cui si soffre (ai sensi della Legge 104/1992).

Con quale percentuale di invalidità si ottiene la Legge 104?

La concessione dell’invalidità civile avviene tramite l’assegnazione di una percentuale da parte della Commissione medica dell’ASL. Tale percentuale è fondamentale, perché è in base ad essa che vengono assegnati tutti i benefici e le prestazioni economiche.

Chiariamo subito che, per avere accesso alle agevolazioni della Legge 104, c’è bisogno del semplice riconoscimento dello status di handicap, senza o con connotazione di gravità. Per ottenere la 104, dunque, è necessaria una percentuale di invalidità superiore al 33,33% (percentuale minima).

Potrebbe interessarti anche il seguente articolo: “Invalidità e Legge 104: la percentuale che permette di ricevere l’assegno mensile e non solo“.

Invalidità civile: in cosa consiste?

La richiesta di accertamento per l’invalidità civile può pervenire da chiunque (maggiorenne o minorenne) sia affetto da una menomazione, perdita o anomalia di una struttura o di una funzione, dal punto di vista anatomico, fisiologico o psicologico.

La Commissione medica competente deve, dunque, verificare la sussistenza dell’invalidità, che viene espressa in percentuali comprese tra un minimo del 33% ed un massimo del 100%.

Il Decreto Legislativo n. 509 del 1988 prevede che il calcolo della percentuale di riduzione della capacità lavorativa deve fondarsi anche sul ruolo di tale riduzione sulle funzioni dell’organismo.

Non è, quindi, necessaria la perdita totale della possibilità di inserirsi in un tessuto lavorativo; è sufficiente la difficoltà a svolgere una determinata attività lavorativa nelle modalità ritenute normali per una persona sana. Di conseguenza, anche chi è considerato invalido civile totale (cioè al 100%) può continuare a svolgere un’attività lavorativa.

Anche i percettori dell’indennità di accompagnamento, che sono incapaci di deambulare o di compiere gli atti quotidiani autonomamente, possono svolgere attività lavorativa (ex art. 1, comma 3, della Legge 21 novembre 1988, n. 508).

Gli invalidi civili beneficiano di vari sussidi economici, in base alla percentuale di disabilità e alla categoria di appartenenza. Nello specifico, ci sono 3 diverse categorie:

  • invalidi civili;
  • ciechi civili;
  • sordi civili.

Legge 104 e riconoscimento dell’handicap

La differenza più importante tra la Legge 104 e l’invalidità civile consiste nel fatto che, con la prima, c’è il riconoscimento della condizione di handicap. In questo caso, viene valutata la difficoltà di inserimento nel tessuto sociale dell’handicappato, a causa della sua menomazione o patologia.

L’handicap (in base a quanto stabilito dalla Legge n. 104/92 ), infatti, consiste nella situazione di svantaggio sociale che vive un determinato soggetto, in virtù della sua malattia (fisica, psichica o sensoriale).

La conseguenza di tale differenziazione è che, nelle ipotesi in cui non si abbia il 100% di invalidità, si può lo stesso ottenere il riconoscimento di handicap grave, al ricorrere delle condizioni stabilite dalla normativa. È il caso, ad esempio, di alcune forme di epilessia, per le quali non si può ottenere un’invalidità totale ma che comportano un ostacolo allo svolgimento delle normali azioni quotidiane.

I criteri di valutazione delle due condizioni sono, dunque, differenti e l’uno non pregiudica l’altro, tanto che si può avere il riconoscimento dello status di handicap grave anche senza il riconoscimento dell’invalidità civile.

La condizione di handicap, tuttavia, non consente l’erogazione di sussidi economici ma è il presupposto per ottenere la maggior parte dei benefici della Legge 104, come i permessi lavorativi e il congedo biennale retribuito.

Infine, è bene ricordare che, oltre alla condizione di “persona non handicappata”, esistono 3 gradi di handicap, che assicurano diversi benefici. Nello specifico:

  • Persona con handicap (articolo 3, comma 1, Legge 104/1992)”;
  • Persona con handicap con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, Legge 104/1992)”;
  • Persona con handicap superiore al 2/3 (articolo 21, Legge 104/1992)”.
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