Accompagnamento: l’importo esatto dell’assegno per gli invalidi al 100%

Gli invalidi al 100% hanno diritto alla pensione di accompagnamento. Ma qual è la cifra esatta che possono percepire?

I soggetti ai quali viene riconosciuta un’invalidità totale ricevono sia sussidi di tipo previdenziale o assistenziale sia un assegno di accompagnamento. Tali sussidi, infatti, servono a “sopperire” l’incapacità a compiere gli atti della vita quotidiana in autonomia.

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Ma quanto si può guadagnare al mese tramite tali misure? Per quanto riguarda le prestazioni di tipo previdenziale (ad esempio la pensione di inabilità o l’Assegno Ordinario di Invalidità), non è possibile effettuare un calcolo preciso, perché esse sono determinate in relazione ai contributi effettivamente versati. L’importo, dunque, varia da persona a persona.

Per la pensione di invalidità e l’accompagnamento, invece, è possibile effettuare l’operazione di calcolo. Scopriamo, quindi, quanto percepisce al mese un invalido al 100%, tramite l’assegno di accompagnamento.

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Indennità di accompagnamento: a quanto ammonta?

Sia la pensione di invalidità sia l’indennità di accompagnamento sono prestazioni assistenziali, che vengono erogate, indipendentemente dalla posizione contributiva, agli invalidi civili al 100% incapaci di deambulare o compiere i normali atti quotidiani autonomamente. Esse, dunque, sono uguali per tutti i percettori.

La pensione di invalidità è versata, per 13 mensilità, ed è pari a 291,98 euro al mese (per il 2022). Per beneficiarne bisogna rispettare una determinata soglia reddituale, fissata a 17.271,19 euro. L’accompagnamento, invece, è pari a 524,16 euro al mese e spetta per 12 mensilità. Un invalido al 100%, dunque, percepisce, complessivamente 816,11 euro al mese (291,98 più 524,16 euro).

Per effetto della perequazione e dell’aumento del 7,3%, a partire da gennaio 2023, l’ammontare totale salirà a 876,31 euro.

Nello specifico, gli importi erogati per le varie categorie di invalidi sono i seguenti:

  • invalidi civili parziali e totali, ciechi civili parziali e assoluti ricoverati, sordomuti: assegno di 876,31 euro al mese;
  • ciechi civili assoluti: indennità di 901,88 euro;
  • assegno sociale: 066,17 euro al mese.

Chi ha diritto all’indennità?

A chi è riservata l’indennità di accompagnamento? La legge richiede il possesso di specifici requisiti sanitari e amministrativi (a differenza della pensione di invalidità, dunque, non ci sono limiti reddituali).

È bene specificare, tuttavia, che il presupposto sanitario per beneficiare del sussidio non consiste solo nella percentuale di invalidità; di conseguenza, anche un invalido al 100% potrebbe non averne diritto. Bisogna, infatti, che ricorra una delle seguenti condizioni:

  • incapacità di deambulare senza il sussidio costante di un accompagnatore;
  • impossibilità di compiere gli atti della vita quotidiana in autonomia.

In altre parole, per ottenere l’accompagnamento è necessario trovarsi nella condizione di non autosufficienza.

Oltre a tali presupposti, la normativa richiede la sussistenza anche dei seguenti requisiti amministrativi:

  • cittadinanza italiana;
  • essere cittadino comunitario europeo, iscritto all’anagrafe del Comune italiano di residenza;
  • essere extracomunitari, in possesso di regolare permesso di soggiorno da almeno un anno.

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Come richiedere l’accompagnamento

Per presentare richiesta di accompagnamento, bisogna, innanzitutto, avere il riconoscimento di disabilità grave, da parte di una Commissione medico- legale.

Nella domanda devono essere inseriti i seguenti dati:

  • informazioni socio economiche;
  • eventuali ricoveri;
  • svolgimento di attività lavorativa;
  • precisazione delle modalità di pagamento e della delega alla riscossione (in favore di un terzo o di associazioni).

Se il richiedente è minorenne, è necessario il preliminare riconoscimento del requisito sanitario tramite il Modello AP70.

L’iter si conclude con l’invio, da parte dell’INPS, del verbale di invalidità civile, attraverso raccomandata A/R o PEC.

La domanda per ottenere l’indennità di accompagnamento va inviata telematicamente, sul sito dell’Istituto di previdenza. A tal fine, bisogna effettuare l’accesso tramite le proprie credenziali digitali SPID, CIE o CNS. In alternativa, si può chiedere assistenza ad un CAF/Patronato oppure ad un’associazione di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS).

Non si può inviare una nuova richiesta per la stessa prestazione, fino a quando non è terminata la procedura per quella in atto; nel caso di ricorso giudiziario, non è consentito farlo fino a quando la sentenza non è passata in giudicato. L’unica deroga a tale principio si ha nel caso di domande di aggravamento.

Nell’ipotesi di accettazione della domanda, c’è l’obbligo di presentare all’INPS, annualmente, la dichiarazione di responsabilità. Si tratta di un documento finalizzato a verificare che il richiedente non è ricoverato presso una struttura sanitaria a carico dello Stato.

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