Assegno Ordinario di Invalidità: l’esatta cifra minima che crea confusione

La legge stabilisce un importo minimo per l’Assegno Ordinario di Invalidità? La cifra spettante può essere incrementata? Scopriamolo.

L’Assegno Ordinario di Invalidità è un sussidio erogato nei confronti di coloro a cui è stata riconosciuta una riduzione maggiore di 1/3 della capacità lavorativa.

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La quota versata mensilmente, tuttavia, non è uguale per tutti e varia in base ad una serie di fattori, perché è determinata tramite il cd. sistema misto (retributivo più contributivo). Solo nell’ipotesi in cui l’interessato abbia iniziato a lavorare a partire dal 1° gennaio 1996, il calcolo segue il sistema contributivo puro.

La disciplina normativa, inoltre, impone un limite minimo che deve essere percepito, ma i beneficiari possono incrementarlo grazie all’integrazione al minimo. Vediamo, nel dettaglio, tutti i risvolti legali della questione.

Non perdere il seguente approfondimento: “Assegno ordinario di invalidità e taglio sull’importo, la trattenuta poco conosciuta“.

Assegno Ordinario di Invalidità: a quanto ammonta?

Per il 2022, l’ammontare minimo dell’Assegno Ordinario di Invalidità è uguale a 468,11 euro mensili, pagato per 13 mensilità, per un totale di 6.085,43 euro all’anno.

Nel caso in cui l’AOI, determinato in base alle regole dell’Assicurazione generale Obbligatoria (AGO), sia inferiore al trattamento minimo, allora deve essere integrato:

  • fino al raggiungimento di una somma integrativa non maggiore dell’assegno sociale che, per l’anno in corso, è pari a 469,03 euro al mese;
  • per un ammontare totale (comprensivo, dunque, dell’integrazione) non superiore a 524,35 euro.

Per accedere all’integrazione al minimo sulla quota dell’Assegno Ordinario di Invalidità, tuttavia, bisogna rispettare alcune condizioni reddituali. Nello specifico:

  • possedere un reddito annuo personale, per il 2022, non maggiore di 12.170,86 euro;
  • avere un reddito annuo coniugale, riferito al 2022, minore di 18.256,29 euro. I beneficiari coniugati, dunque, possono superare la soglia di reddito personale, ma non quella coniugale.

Ai fini del rispetto di tali requisiti, vengono presi in considerazione i seguenti redditi:

  • quelli oggetto di ritenute IRPEF;
  • la cifra dell’AOI, a partire dal 1995;
  • gli arretrati a cui si applica la tassazione separata (come il TFR e il TFS).

Sono, invece, escluse dal computo le case di abitazione e le relative pertinenze.

Per ulteriori informazioni, consulta il seguente approfondimento: “È possibile l’integrazione al minimo dell’Assegno Ordinario di Invalidità? Sì, ma non sempre“.

Il reddito influisce sull’Assegno Ordinario di Invalidità?

L’importo minimo dell’AOI è di 468,11 euro mensili, ma può essere incrementato fino a 524,35 euro, per mezzo dell’integrazione al minimo.

A chi spetta l’Assegno Ordinario di Invalidità? Il sussidio è riconosciuto ai seguenti soggetti:

  • dipendenti;
  • lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
  • contribuenti iscritti alla Gestione Separata che sono affetti da una riduzione permanente della capacità lavorativa superiore a 1/3.

Inoltre, la legge richiede il possesso di almeno 260 contributi settimanali (cioè 5 anni), dei quali 156 (pari a 3 anni di contribuzione e assicurazione) nei 5 anni antecedenti l’inoltro della domanda.

L’erogazione dell’Assegno Ordinario di Invalidità è conciliabile con il compimento di attività lavorativa. La prestazione, tuttavia, si riduce se si raggiungono determinati livelli di reddito (da lavoro dipendente, autonomo o di impresa). Nel dettaglio:

  • nessuna riduzione spetta per i redditi fino a 27.319,76 euro;
  • diminuzione del 25% per i redditi superiori a 27.319,76 euro ma non maggiori di 34.149,70 euro;
  • riduzione del 50% per i redditi superiori a 34.149,70 euro.

È possibile, dunque, prestare attività lavorativa mentre si percepisce l’Assegno Ordinario di Invalidità, ma essa verrà valutata per decidere circa la sussistenza del diritto alla prestazione.

L’AOI ha una durata di 3 anni, rinnovabili per un ulteriore triennio tramite apposita domanda (da inoltrare prima della scadenza). Ovviamente, è necessario che la riduzione della capacità lavorativa permanga. Inoltre, a meno che non si tratti di una revisione, il sussidio è confermato in automatico dopo 3 riconoscimenti consecutivi.

Come presentare domanda per AOI ed integrazione

La richiesta per l’Assegno Ordinario di Invalidità e della relativa integrazione va inviata (con il certificato medico, il cd. Modello SS3) telematicamente all’INPS. A tal fine, basta accedere al sito online dell’Ente, tramite le credenziali digitali personali, utilizzando il servizio “Prestazioni” e quello “Assegno ordinario di invalidità per persone con capacità lavorativa ridotta”.

In alternativa, si può:

  • telefonare al Contact Center dell’Istituto di previdenza, digitando il numero 164, da rete fissa oppure lo 06.164.164, da rete mobile;
  • chiedere assistenza ad un CAF/ Patronato.

Se la domanda viene accolta, la prestazione decorre a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della richiesta. Infine, nel momento in cui si compie l’età pensionabile (che, attualmente, è di 67 anni), l’AOI si trasforma automaticamente in pensione di vecchiaia.

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