Il Fisco emana un nuovo provvedimento sul ravvedimento operoso, mettersi in regola elimina i rischi di pignoramento

L’Amministrazione finanziaria ha appena assunto il compito di inviare una comunicazione ad hoc, per sollecitare l’adempimento spontaneo dei fiscalmente residenti in Italia.

Il provvedimento si riferisce ai redditi dal lavoro subordinato e/o pensione di fonte estera non ancora dichiarati.

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Un importante provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 29 novembre scorso, il n. 439255, indica le regole in attuazione della legge n. 190 del 2014, per quanto attiene le comunicazioni spedite al fine di favorire l’adempimento spontaneo, da parte dei contribuenti che sono fiscalmente residenti nel nostro paese ma che non hanno ancora dichiarato, in tutto o in modo parziale, redditi da lavoro subordinato e/o pensione di fonte estera ed eventuali redditi di lavoro subordinato o pensione versati da sostituti d’imposta italiani.

Si tratta chiaramente di un provvedimento dell’Amministrazione finanziaria mirato a favorire il rispetto delle regole del Fisco da parte dei soggetti menzionati, e dunque l’adempimento spontaneo dei soggetti fiscalmente residenti in Italia.

Vediamo allora di seguito, nel corso di questo articolo, che cosa è importante ricordare a riguardo, dopo la pubblicazione della citato provvedimento delle Entrate.

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Adempimento spontaneo redditi lavoro subordinato fonte estera: le indicazioni delle Entrate

Proprio allo scopo di favorire l’adempimento spontaneo da parte dei contribuenti citati, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che farà pervenire:

  • agli indirizzi di posta elettronica certificata, attivati dai contribuenti interessati,
    oppure per posta ordinaria,
  • una comunicazione ad hoc, che include i dati dei redditi di lavoro dipendente e/o pensione di fonte estera ed eventuali redditi di lavoro subordinato e/o pensione versati da sostituti d’imposta italiani.

Non solo. Questa stessa comunicazione viene messa a disposizione dei contribuenti, nella sezione ‘L’Agenzia scrive’ di cui al cassetto fiscale del contribuente, cui si può accedere dall’area riservata sul sito delle Entrate.

A questo proposito appare opportuno ricordare che gli Stati membri dell’Unione Europea hanno l’obbligo di trasmettere, per i periodi di imposta a partire dal primo gennaio 2014, dati e informazioni inerenti i residenti negli altri Stati membri. E ciò devono farlo in rapporto tra l’altro ai redditi di lavoro subordinato e pensione da questi stessi soggetti incassati nel corso del tempo.

Coerentemente con quanto appena ricordato, grazie al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dello scorso 29 novembre, è disposta la spedizione di comunicazioni ai contribuenti, per cui si evidenziano anomalie nel confronto tra i dati.

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Chiaramente si tratta di dati messi agevolmente a disposizione del contribuente: come accennato, di riferimento sarà la sezione “L’Agenzia scrive” presente nel proprio cassetto fiscale. Per accedere come al solito sarà necessario usare l’area riservata nel sito web ufficiale dell’Agenzia delle Entrate.

Nella comunicazione l’amministrazione finanziaria metta a disposizione del contribuente una vasta serie di dati e informazioni. Li riportiamo in elenco di seguito:

  • codice fiscale, cognome e nome del contribuente destinatario;
  • numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta;
  • codice atto;
  • descrizione della tipologia di anomalia individuata;
  • istruzioni circa la facoltà per il destinatario di verificare dati che lo riguardano, facendo l’accesso alla sezione “l’Agenzia scrive” del proprio Cassetto fiscale;
  • istruzioni sugli adempimenti al fine di regolarizzare la propria posizione, tramite il ben noto istituto del ravvedimento operoso;
  • invito a dare chiarimenti e opportuna documentazione con il canale di assistenza Civis, nel caso in cui il contribuente trovi inesattezze nei dati in mano all’Agenzia;
  • modalità per conseguire ulteriori informazioni, contattando la Direzione provinciale competente, con Pec o e-mail.

Chiaramente lo scopo dell’Agenzia delle Entrate è quello di favorire o spingere all’adempimento spontaneo il contribuente. Questi potrà così porre rimedio alla situazione nei confronti del fisco e adoperarsi quanto prima per regolarizzare la sua posizione, effettuando una dichiarazione dei redditi ad integrazione e pagando le maggiori imposte dovute insieme agli interessi.

In questo ambito, come ricordato sopra, si potrà sfruttare il meccanismo del ravvedimento operoso, vale a dire un istituto che consentirà di beneficiare di sanzioni in misura ridotta, così come previsto dalla legge vigente. Si tratta di un’agevolazione che indubbiamente incentiverà il contribuente a regolarizzare la propria posizione nei confronti del Fisco italiano.

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