Assunzioni con PNRR: attenzione, i professionisti sono obbligati a tale adempimento

Il PNRR ha previsto delle novità in merito al regime previdenziale per l’assunzione a tempo determinato di alcune tipologie di professionisti.

La Cassa Forense e la Cassa Dottori Commercialisti hanno pubblicato un documento molto atteso. Esso chiarisce la questione dei contributi per i professionisti assunti a tempo determinato dalle Pubbliche Amministrazioni, con i fondi del PNRR.

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Qualora un lavoratore iscritto ad una Cassa Professionale dovesse essere assunto da una Pubblica Amministrazione, ha l’obbligo di segnalarlo alla Cassa di appartenenza. A tal fine, deve inviare un messaggio tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), “entro 30 giorni dall’accettazione dell’incarico”.

Se, invece, l’assunzione da parte dell’Ente c’è stata in una fase precedente, il professionista deve comunicarlo “entro il termine perentorio di 30 giorni dall’entrata in vigore” del Decreto del Ministero del Lavoro del 2 settembre 2022, cioè non oltre il 2 dicembre 2022. Deve, infine, indicare “l’accettazione dell’incarico e la volontà di mantenere, o meno l’iscrizione” presso la Cassa Professionale.

Per ulteriori informazioni sul PNRR, consulta il seguente articolo: “Legge 104: in arrivo sconti pazzeschi e miglioramenti con le modifiche al PNRR“.

Nuovi posti di lavoro grazie al PNRR: la decisione della Casse professionali

I due comunicati stampa emanati un paio di settimane fa, da parte della Cassa Forense e della Cassa Dottori Commercialisti, hanno, finalmente, fatto luce su una situazione molto importante. Quella, cioè, relativa all’inquadramento previdenziale stabilito dal Decreto n. 80/2021, per i professionisti assunti a tempo determinato dalle Pubbliche Amministrazioni, tramite le procedure sancite dal PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Per coloro che hanno iniziato a lavorare come Addetti agli uffici del processo, inoltre, la Cassa Forense ha disposto che “la sospensione dagli Albi ex lege è equiparabile alla sospensione obbligatoria, di cui all’art. 20, comma 1, della Legge n. 247/2012”. Di conseguenza, vi sarà la cancellazione dalla Cassa.

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Le opzioni per i professionisti

Il Direttore generale per le Politiche Previdenziali e Assicurative, Angelo Marano, ha inviato agli Enti previdenziali una lettera, contenente dei chiarimenti molto importanti. È stato specificato, infatti, che se il professionista sceglie di non mantenere l’iscrizione all’Ente privato, “non potrà esercitare attività libero- professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro alle dipendenze pubbliche”.

Se il professionista, anche dopo l’assunzione nella Pubblica Amministrazione, ha intenzione di continuare ad esercitare la libera attività, rimarrà sotto la tutela della sua Cassa. Dovrà, inoltre, pagare “la contribuzione soggettiva ed integrativa minime, ove previste”.

Bisogna, tuttavia, precisare che, nel caso dello svolgimento di più incarichi contemporaneamente, non è consentita la ricongiunzione presso l’Ente privato del periodo assicurativo accumulato presso l’INPS. Poiché si tratta, comunque, di periodi coincidenti, “la contribuzione sarà comunque valorizzabile nei termini di legge”, ad esempio, tramite “il conseguimento di un secondo trattamento pensionistico”.

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