Pensioni: spunta l’ipotesi Quota 103, in cosa consiste e quale penalizzazione sull’assegno

Negli ultimi giorni si parla di Quota 103, il nuovo sistema che consentirebbe di continuare ad usufruire della pensione anticipata. Con quali requisiti?

È ufficiale l’addio a Quota 102, che verrà sostituti da Quota 103. Dal prossimo anno, infatti, si potrà andare in pensione con 62 anni di età e 41 anni di contribuzione.

quota 103
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Tal strumento di flessibilità in uscita è stato fortemente voluto dalla Lega ed, in particolare, dal Sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon. Non è ancora certa, però, la data di entrata in vigore di tale meccanismo; si parla del 1° gennaio 2023 ma, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe slittare al 1° aprile. L’ostacolo principale, infatti, consiste nel reperire le risorse finanziarie per attuare le riforme pensionistiche.

Saranno, inoltre, prorogate per un altro anno Ape Sociale e Opzione donna; quest’ultima misura verrà modificata, per consentirne la fruizione ad una platea più numerosa. Analizziamo, dunque, il progetto dell’Esecutivo e scopriamo chi saranno i beneficiari di Quota 103.

Per ulteriori informazioni, leggi anche: “Pensione Quota 103 a 64 o 65 anni? Il sogno potrebbe diventare realtà, ma non per tutti“.

Quota 103: chi potrà andare in pensione nel 2023?

Il prossimo anno, i contribuenti potranno contare su un ulteriore strumento di flessibilità in uscita, Quota 103, grazie al quale si potrà ottenere la pensione con 62 anni di età e 41 di contributi. Per l’ufficialità, tuttavia, bisognerà attendere l’approvazione della nuova Legge di Bilancio.

Quota 103 sostituirà, dunque, Quota 102 e darà un’ulteriore possibilità di smettere di lavorare con ben 5 anni di anticipo a numerosi contribuenti che non avevano potuto usufruire della pensione anticipata nel 2022. In base alle prime stime, infatti, potranno sfruttare tale strumento pensionistico quasi 50 mila lavoratori.

Qual è il meccanismo alla base di Quota 103?

Così come Quota 100 e Quota 102, anche Quota 103 concede il diritto di accedere alla pensione a coloro che, dalla somma dei contributi posseduti e dell’età anagrafica raggiunta, ottengono il risultato 103; 62 più 41, infatti, da 103.

La disciplina normativa, quindi, prevede degli specifici valori minimi relativi sia all’età anagrafica sia a quella contributiva. Nello specifico, per usufruire di Quota 103, l’interessato deve aver compiuto almeno 62 anni (si tratta, dunque, di un’agevolazione maggiore rispetto all’attuale Quota 102, che richiede, invece, 64 anni di età).

Più sfavorevole, però, è il presupposto contributivo. Sono richiesti, infatti, almeno 41 ani di versamenti previdenziali. Si tratta di appena 1 anno e 10 mesi in meno rispetto al requisito per la pensione anticipata ordinaria.

In altre parole, è possibile affermare che Quota 103 sorge dall’unione tra Quota 100 e Quota 41. Il primo strumento, infatti, stabilisce un tetto minimo di 62 anni di età (ma 38 anni di contribuzione), mentre il secondo strumento fissa il limite minimo contributivo a 41 anni (a prescindere dall’anzianità anagrafica).

In verità, lo scopo principale della coalizione di centrodestra era quello di introdurre, fin da subito, Quota 41 per tutti, senza limite d’età, come più volte affermato durante l’ultima campagna elettorale. L’attuazione di tale progetto, tuttavia, sembra attualmente improbabile, a causa della scarsità di fondi finanziari a disposizione per promuovere la Riforma. Il Governo, però, assicura che il discorso verrà ripreso nel 2024.

Consulta anche: “Riforma pensioni rimandata al 2023, che fine faranno Opzione Donna e Ape Sociale? Le ultime novità“.

È prevista una penalizzazione sull’assegno pensionistico?

Tranquillizziamo i nostri lettori, specificando che Quota 103 non prevede penalizzazioni sull’importo dell’assegno pensionistico. Non ci sono, dunque, tagli specifici per i contribuenti che scelgono di smettere di lavorare in anticipo, oltre a quelli già insiti nel sistema di calcolo contributivo.

Attraverso il ricalcolo contributivo, infatti, l’ammontare della pensione si riduce, in maniera proporzionale alla diminuzione dell’anzianità contributiva. Il motivo è che il montante contributivo, cioè la somma dei contributi pagati dal lavoratore, dopo il 1° gennaio 1996, viene tramutato in pensione, adottando un coefficiente minore.

Per esempio, l’accesso alla pensione di vecchiaia a 67 anni, comporta l’applicazione di un coefficiente di trasformazione uguale al 5,575%; nel caso del pensionamento a 62 anni (come per Quota 103), invece, il coefficiente è del 4,770%.

Applicando un montante contributivo di 200 mila euro, dunque, a 67 anni si ha diritto ad un ammontare annuo di 11.150 euro, mentre a 62 anni ad uno di 9.540 euro. La riduzione, quindi, è evidente.

Divieto di cumulo con attività lavorative

Ci sono ancora delle questioni da chiarire, per la corretta applicazione del nuovo meccanismo di pensionamento anticipato. Uno dei dubbi, ad esempio, è quello relativo al divieto di cumulo con attività lavorative per chi accede a Quota 103.

Il divieto è stato predisposto, in precedenza, sia per Quota 100 sia per Quota 102. Fino al compimento dei 67 anni di età (per accedere alla pensione di vecchiaia), dunque, non si possono cumulare i redditi da pensione con quelli da lavoro. La stessa regola dovrebbe operare anche per Quota 103, poiché l’obiettivo alla base della Riforma è quello di promuovere il ricambio generazionale nel mercato del lavoro.

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