Sconto in fattura e cessione credito: la richiesta di chiarimento, c’entra il SAL

Arriva una richiesta di chiarimenti al MEF da parte del CNDCEC in merito allo sconto in fattura e cessione credito, rispetto al SAL: il punto e i dettagli

Desta attenzione il tema sconto in fattura e cessione credito, con la Cassazione posta in contrasto rispetto alla prassi del Ministero Economia e Finanza ed Entrate: la richiesta di chiarimenti e cosa serve.

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InformazioneOggi

Il CNDCEC ha chiesto al Ministero dell’Economia e delle Finanza chiarimenti, in merito alla detrazione fiscali che derivano dal Bonus Casa, anzitutto il Superbonus 110 per cento. Tale richiesta si lega alle opzioni di sconto in fattura e cessione credito.

La richiesta del 15.11.22, fa riferimento ad una norma di interpretazione autentica in merito all’articolo 121 comma 1 bis, del Decreto Rilancio.

Sostanzialmente il punto riguarda l’indicazione di quale sia la giusta ed ufficiale interpretazione da seguire riguardo i contribuenti e circa l’utilizzo delle opzioni per le spese riguardanti interventi che non siano rientranti nel perimetro del Superbonus 110 per cento.

In virtù di una sentenza della Cassazione, la numero 42012/2022, sezione III penale, la quale va a porsi in contrasto circa la prassi interpretativa consolidata. L’incertezza è in merito al fatto se questa resti subordinata soltanto al presupposto di sostenere le spese durante le frinireste temporali agevolate e non anche ad avvenuta esecuzione dei lavori.

Sconto in fattura e cessione credito, cosa dice la Cassazione, il SAL

Tanti gli elementi che destano attenzione quando si affrontano questioni e temi come quello in questione, e si pensi ad esempio al Superbonus: banche e Poste, il punto sullo stop alla cessione credito.

Tornando al punto, cosa dice la Sentenza della Cassazione? In sostanza, che nel momento in cui si optasse per sconto in fattura oppure cessione credito, l’opzione si può esercitare soltanto alla fine dei lavori. O a SAL, e dunque a stato di avanzamento Lavori, previa l’emissione di quest’ultimo da un tecnico.

L’attestazione da parte dei direttori dei lavori col SAL deve riguardare l’avvenuta esecuzione di una quota dei lavori agevolabili. I quali siano pari quantomeno al trenta per cento, circa il Superbonus, senza vincoli per altre detrazioni che siano diversi dal cento dieci percento. Come per esempio Ristrutturazioni, Ecobonus e cosi via, poiché sono ammessi più SAL.

Ed inoltre, devono attestare che vi sia congruità delle relative spese fatte.

Sostanzialmente non vi sarebbe la possibilità di monetizzazione del credito, andando a fatturare in acconto spese riguardati opere non ultimate o per cui non vi sia stata l’emissione da parte dei tecnici abilitati, del SAL.

Ciò dal momento che queste fatture simulerebbero l’esistenza di spese concretamente non supportate ancora. E al contempo creerebbero fittiziamente il presupposto che costituisce i diritti alle detrazioni.

Aspetto che pare porsi in contrasto rispetto alla prassi interpretativa del Ministero dell’Economia e delle Finanze e le Entrate. In base a quest’ultimi e rispetto alla relativa interpretazione, si può effettuare l’esercizio dell’opzione anche in relazione a ciascun SAL.

Il punto sulla questione, altri aspetti e cosa si richiede

Il nodo della tematica si incentra sulla parola “può”. Quest’ultima non va ad inibire la possibilità di esercizio ad ogni modo dell’opzione, nel momento in cui non siano previsti SAL.

Per quanto attiene la prassi Ministero dell’Economa e delle Finanze e AdE, è possibile esercitare sconto in fattura e cessione credito pur non considerando il SAL. Così come nel momento in cui, per svolgere interventi, ad esser previsti non siano pagamenti per SAL.

In tali casistiche, rispetto all’esercizio dell’opzione i riferimenti si legano alle date del pagamento effettivo. Ciò a condizione che l’intervento inerente l’agevolazione sia stato effettivamente fatto.

Si tratta di una interpretazione che ha visto la propria conferma in più occasioni. Come ad esempio l’interrogazione parlamento 5-06751, circolare AdE 16/E/2021.

Tenuto conto della sentenza della Cassazione, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili pone la propria richiesta in merito alla prassi interpretativa MEF e AeE. Ovvero la relativa formalizzazione in una norma di interpretazione autentica.

Circa il comma 1 bis dell’articolo 12, Decreto Legge 34/2020. Tale richiesta si lega alla possibilità di poter avere un quadro interpretativo dalla maggior chiarezza, andando ed evitare confusione.

Questi, alcuni dettagli in merito in generale. Ad ogni modo è opportuno approfondire questione ed elementi. Tanto per saperne di più quanto per chiarire eventuale dubbi, presso soggetti esperti della materia.

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